STUDIO MION
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Carducci, 45/4 30171 Mestre – Ve Tel.
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Tributari Euroconference & Circolare mensile Luglio 2000
Ø Circolare informativa del mese di Luglio 2000…….. con v Occhio alle scadenze di
luglio 2000 v Notiziario mensile di luglio 2000 v e … Attenzione all’INPS e
dintorni! Ø
Errata
indicazione del codice tributo nel modello F24: regolarizzazione Ø
La denuncia dei
compensi ai collaboratori diventa annuale Ø
Nuovi codici
tributo e precisazioni per la nuova versione del modello F24 AGEVOLAZIONI & CONTRIBUTI Ø
Scadenzario: principali
scadenze dal 15 luglio al 15 agosto 2000
Circolare informativa del
mese di Luglio 2000 Circolare
n° 08/2000 A TUTTI I SIGNORI CLIENTI LORO SEDI
Esauriti in un
solo giorno i fondi per la rottamazione delle licenze I termini di presentazione delle domande di
indennizzo per la cd. “rottamazione” delle licenze sono stati chiusi avendo il
Ministero accertato che nel primo giorno utile per la presentazione della
domanda (5 giugno 2000 come segnalato nel nostro supplemento alla mensile di
giugno) sono stati esauriti tutti i fondi disponibili (D.M. 5/6/2000, in
G.U.6/6/2000, n.130). Modelli IntrastatScade il 20 luglio il termine ultimo per la presentazione o spedizione a mezzo raccomandata semplice all’Ufficio doganale competente, in relazione alla sede del soggetto obbligato, degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi al mese precedente (giugno), da parte dei soggetti con un volume di scambi intracomunitari, effettuati nel 1999 superiori a: -
lire
300.000.000 per le cessioni -
lire
200.000.000 per gli acquisti Inoltre il 31 luglio rappresenta il termine ultimo
per la presentazione o spedizione, con le modalità sopra indicate, degli
elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi al II°
trimestre 2000 da parte dei soggetti con un volume di scambi intracomunitari,
effettuati nel 1999: -
da
lire 75.000.000 a lire 300.000.000 per le cessioni -
da
lire 50.000.000 a lire 200.000.000 per gli acquisti Prossime scadenze relative a Unico 2000Si
ricorda che nel mese di luglio scadono alcuni importanti adempimenti connessi
alle dichiarazioni fiscali. I più importanti sono: . 20 luglio: versamento del saldo per l'anno 1999, ed eventuale primo acconto per
l'anno 2000, delle imposte e dei contributi risultanti dalla dichiarazione dei
redditi, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% o, in alternativa,
della prima rata di tale imposte per i contribuenti che hanno scelto il
pagamento in forma rateale a partire dal 20 luglio; . 17 luglio: versamento della 2° rata delle imposte e dei contributi dovuti,
maggiorata degli interessi, per i contribuenti titolari di partita Iva che
hanno scelto di rateizzare a partire dal 20/6/2000; . 20 luglio: versamento dell’Iva a saldo dovuta per l’anno 1999, maggiorato dello
0,4% per mese o frazione di mese per il periodo dal 17/3/2000 al 20/6/2000
nonchè dell'ulteriore maggiorazione fissa dello 0,4% fin al 20 luglio, da parte
dei soggetti che presentando la dichiarazione unificata hanno scelto di
rinviare il pagamento a tale data; . 20 luglio: presentazione di UNICO 2000 da parte delle società di capitali (Srl,
Spa ed enti commerciali) il cui termine di presentazione della dichiarazione
scade tra l'1/1/2000 e il 20/7/2000; . 31 luglio: presentazione di UNICO 2000 da parte delle persone fisiche e delle
società di persone (Snc e Sas) o assimilate. Per una analisi più dettagliata e approfondita degli
adempimenti connessi ad UNICO 2000, si rimanda alla tabella che è stata
riportata sulla nostra circolare mensile dello scorso mese di maggio. Presentazione
della dichiarazione (o comunicazione) ICI E' in scadenza la
presentazione della dichiarazione ICI relativamente alle variazioni intervenute
nel corso del 1999. I termini sono i
seguenti: -
31 luglio per le persone
fisiche e le società di persone; -
20 luglio per i soggetti
IRPEG, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. Per le società di capitali e
gli enti con esercizio non coincidente con l’anno solare (con termine di
presentazione che scade dopo il 20 luglio) la dichiarazione Ici deve essere
presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei
redditi per il periodo d’imposta che comprende il 31 dicembre. Rinviando a quanto
dettagliatamente illustrato nella circolare mensile di giugno, si ricorda che
ciascun comune ha facoltà di introdurre l'obbligo della presentazione della
comunicazione in luogo della dichiarazione stabilendone anche i termini di
scadenza. Si rende quindi opportuno
verificare direttamente presso il proprio comune o attraverso altri fonti
ufficiali se il comune al quale deve essere presentata la dichiarazione (o la
comunicazione) ha adottato: -
modelli
diversi da quelli ministeriali; -
termini
diversi da quelli sopra indicati. MOD. GLA/D:
non è più dovuta la denuncia trimestrale dei compensi ai collaboratori E' stata modificata la periodicità di presentazione
della denuncia trimestrale dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati
e continuativi (MOD.GLA/D) che, a partire dal secondo trimestre 2000, diventa
annuale. Conseguentemente la presentazione della denuncia
relativa ai compensi corrisposti nel secondo trimestre 2000 (aprile-giugno) che
sarebbe scaduta il prossimo 31 luglio,
non risulta più dovuta (INPS, messaggio
del 14/06/2000, prot.104). Per maggiori dettagli, anche in ordine alle prossime
scadenze, si veda più oltre.
Agevolazione
“prima casa”: necessaria l'ubicazione dell'immobile nel comune di residenza E' stato chiarito che può usufruire delle
agevolazioni fiscali per la “prima casa” solo il contribuente che abbia
provveduto a trasferire la propria residenza nel comune in cui è ubicato
l'immobile. Infatti le agevolazioni non possono essere applicate nel caso in
cui l’immobile acquistato sia ubicato in un comune diverso (anche se limitrofo)
da quello dove il contribuente ha la residenza per motivi di lavoro (R.M. 26 maggio 2000, n.76/E). La direttiva
comunitaria sul commercio elettronico E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee la direttiva comunitaria sul commercio elettronico. Vengono
chiarite alcune delle principali problematiche di carattere legale riferite
agli scambi comunitari effettuati tramite la rete telematica di Internet
(cosiddetto e-commerce). Occorre
precisare che tale direttiva, per essere definitiva e quindi applicabile, dovrà
essere recepita negli ordinamenti giuridici dei singoli Stati membri entro 18
mesi (G.U. Comunità Europee, serie C,
8/5/2000, n.128). E’ stato
pubblicato per il mese di aprile 2000 l'indice ISTAT E’ stato reso noto dall’Istituto di
statistica l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
relativo al mese di aprile 2000 è risultato pari al 2,2%. Ricordiamo che detto
indice viene calcolato ai fini della disciplina delle locazioni degli immobili
urbani ad uso abitativo (ISTAT, G.U. 27
maggio 2000, n.122). Modello 770:
modalità di presentazione per le amministrazioni dello Stato Il Ministero delle finanze ha emanato le
prime istruzioni per le amministrazioni statali che devono presentare la
dichiarazione in veste di sostituti d’imposta. In particolare se detti enti hanno
più di 50 dipendenti devono spedire la dichiarazione propria dei sostituti
d’imposta in via telematica e se hanno effettuato ritenute alla fonte nei
confronti di più di 20 soggetti non possono procedere alla predisposizione
della dichiarazione unificata, ma devono presentare il modello 770 in via
autonoma (C.M. 31 maggio 2000, n.114). Pensioni per
infermità dei militari volontari: trattamento fiscale Le pensioni privilegiate ordinarie tabellari
percepite dai militari volontari per infermità sono esenti dall'IRPEF a
condizione che, come confermato dal Ministero delle finanze e come precisato
anche dal Consiglio di Stato, la menomazione si sia verificata durante il
periodo corrispondente al servizio militare di leva obbligatorio (C.M. 19 maggio 2000, n.104/E). Pagamento
tramite Internet delle imposte a debito risultate dalla dichiarazione dei
redditi Il Ministero delle finanze ha messo a disposizione
dei contribuenti sul proprio sito www.finanze.it un elenco delle banche che hanno aderito al
sistema di pagamento tramite il modello F24 via Internet. Emanato dalla
Banca d’Italia il tasso ufficiale di riferimento La Banca d’Italia ha comunicato che, a partire dal
15 giugno 2000, è stato aumentato il tasso ufficiale di riferimento dal 3,75%
al 4,25% (G.U. del 14 giugno 2000,
n.137). Direttiva del
Ministro delle finanze contro le violazioni tributarie Il Ministero delle finanze, nei giorni scorsi, ha
inviato al Dipartimento delle Entrate ed alla Guardia di Finanza, una direttiva
datata 13 giugno 2000 riguardante l’attività di prevenzione e di repressione
delle violazioni alle normative tributarie. Ha sottolineato che detta
prevenzione si deve realizzare in una azione di controllo su determinati
soggetti come: gli evasori totali, le imprese con volume d’affari rilevanti, le
società che evadono il fisco utilizzando il commercio elettronico ed i
contribuenti Iva che applicano in modo non corretto gli studi di settore. Autotrasportatori: aumentano le deduzioni a partire dal 1999Con un decreto legge, in attesa di pubblicazione
sulla G.U., sono state introdotte alcune misure a favore degli
autotrasportatori. Tra queste, quella di immediato interesse, riguarda
l'aumento delle deduzioni forfetarie per spese non documentate che, già per il
periodo d'imposta 1999, sono fissate nella seguente misura: ·
Lire 45.500 per i trasporti effettuati
oltre il comune in cui ha sede l'impresa, ma sempre nell'ambito della regione o
delle regioni confinanti; ·
Lire 81.000, invece, per i trasporti effettuati
oltre tale ambito.
Modifica del
tasso di interesse di rateazione e di dilazione L'INAIL precisa i casi in
cui si applica la nuova misura del tasso di interesse dovuto dai datori di
lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento per premi e accessori
(9,50%) (INAIL, circolare 23 maggio
2000, n. 44). Trattamento
delle erogazioni liberali deliberate prima dell'1/1/98 L'esenzione IRPEF di cui all'art.48, comma 2, lett.
f), del Tuir trova applicazione per le erogazioni liberali eccezionali e non
ricorrenti riconosciute a favore della generalità dei dipendenti o di categorie
di essi qualora il diritto alla percezione sia sorto dopo il 1° gennaio 1998 (R.M. 2/05/2000, n.74/E). Numeri verdi
per informazioni sulle cartelle esattoriali del recupero crediti Dal 1° giugno 2000, nei
giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, saranno attivi un
numero verde e un numero di fax (che sono stampati sulle cartelle esattoriali)
per consentire agli interessati di chiedere informazioni e chiarimenti sulla
propria posizione debitoria (INPS,
comunicato stampa del 24 maggio 2000). Invio estratti
conto agli iscritti alla gestione separata INPS Sono stati recapitati ai lavoratori iscritti alla
gestione separata (collaboratori coordinati e continuativi e liberi
professionisti) gli estratti conto dei versamenti contributivi relativi agli
anni 1996/1999. Al riguardo l'INPS, ha fornito le istruzioni da seguire nel
caso si renda necessario presentare gli appositi modelli previsti per la
richiesta di correzione dei dati anagrafici nonché per l'adeguamento degli
estratti conto (INPS, messaggio
prot.115/2000). Snellimento della procedura per la
rateazione dei debiti contributivi L’INPS ha
fornito alcune istruzioni allo scopo di snellire l’iter procedurale di
autorizzazione al pagamento rateale dei debiti contributivi precisando i
dettagli operativi da seguire (INPS,
circolare 7 giugno 2000, n. 110). Rivalutati i
livelli di reddito ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo
familiare Per il periodo 1° luglio
2000 – 30 giugno 2001, sono stati rivalutati, nella misura dell’1,6%, i livelli
di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo
familiare (INPS, circolare 14 giugno 2000, n. 113). Interesse di
differimento e dilazione debiti contributivi
E' stato fissato al 9,75%
(3,75% + 6 punti), con decorrenza 4 maggio 2000, l’interesse di differimento e
dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e accessori
di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti previdenziali e di assistenza
obbligatoria (D.M. Tesoro 13 giugno 2000). Per ogni ulteriore informazione in merito,
rivolgersi allo Studio. Nuovi codici tributo e precisazioni per la nuova versione del modello F24 Facendo seguito alla C.M. 27/4/2000, n.83/E con la quale sono stati istituiti i nuovi codici di versamento a seguito dell'introduzione del nuovo modello F24, con un recente intervento, risoluzione del 24/05/00, 69/E, il Ministero delle finanze ha provveduto a istituire nuovi codici tributi da utilizzare nella compilazione del modello di versamento. Si riepilogano di seguito i codici istituiti indicando a fianco anche i codici sostituiti. A) Codici di nuova istituzione
B) Accertamento con adesione
A) Conciliazione giudiziale (art. 48, Dlgs. n. 546/92)
A) Definizione agevolata per omessa impugnazione dell’atto di
contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni (artt. 16 e 17,
Dlgs. n. 472/97)
A) Definizione agevolata per omessa impugnazione dell’avviso di
accertamento o di liquidazione (art. 15, Dlgs. n. 218/97
A) Ravvedimento
Errata indicazione del codice tributo nel modello F24: regolarizzazione Capita
frequentemente di commettere errori
nella compilazione dei modelli di versamento (Mod.F24) come, per esempio,
l'errata indicazione del codice tributo o l'indicazione di somme dovute a
titolo di tributo erariale nella sezione riservata ai tributi regionali. Tali irregolarità rientrano
tra le violazioni di tipo formale (C.M.
17/05/2000, n.98, risposta 9.1.4)
per le quali si applica la sanzione da lire 200.000 a lire 1.000.000 (art.15
del D.Lgs. n.471/1997). L'errata indicazione del
codice tributo nel modello di versamento può essere peraltro sanata mediante
l'applicazione del ravvedimento operoso (art.13
del D.Lgs.472/97). L’errata compilazione di un
modello F23, può, invece, essere regolarizzata inviando la comunicazione di cui
sopra al competente ufficio periferico (del registro, Iva, ecc.), ovvero, in
caso di soppressione di tale ufficio, al corrispondente ufficio delle entrate. Oltre a tale comunicazione,
è necessario verificare se è dovuta la specifica sanzione. Se infatti la regolarizzazione avviene: ·
entro
tre mesi, non è dovuta alcuna sanzione (ravvedimento
operoso gratuito); ·
oltre
tre mesi ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa
all'anno nel corso del quale è stato commessa la violazione, è richiesto il
pagamento contestuale di una sanzione ridotta (ravvedimento operoso a pagamento). In quest'ultimo caso, la
sanzione è pari a: . 1/6 del minimo, ossia di lire 33.333 (= 200.000*1/6), se la
violazione è stata commessa entro il 10
maggio 2000; . 1/5 del minimo, ossia di lire 40.000 (= 200.000*1/5), se la
violazione è stata commessa dall'11/05/2000. Il versamento della sanzione
deve essere eseguito utilizzando il modello F24 e indicando il codice
tributo 8911 - Sanzione pecuniaria
altre violazioni tributarie istituito con C.M. 83/2000. FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELLE FINANZE
La denuncia dei compensi ai collaboratori diventa annuale Al fine di
rimuovere le difficoltà operative incontrate nella trattazione dei dati e dei
versamenti relativi ai collaboratori coordinati e continuativi, l'INPS, con messaggio del 14/06/2000, n.104, ha modificato la periodicità
di presentazione della denuncia dei compensi corrisposti ai collaboratori
coordinati e continuativi (Mod. GLA/D) che da trimestrale diventa annuale già a
partire dalla dichiarazione relativa al secondo trimestre 2000. La scelta è stata fatta,
prima di tutto, per finalità di tipo organizzativo, onde consentire
all'istituto di smaltire rapidamente l'arretrato accumulato e in secondo luogo
al fine di ridurre rapidamente il numero degli adempimenti posti a carico dei
committenti. Le denuncie (Mod. GLAD) che,
come noto, vengono presentate (su modello cartaceo o tramite floppy) con
cadenza trimestrale, a partire dal secondo trimestre 2000, saranno sostituite
con una denuncia annuale che per l'anno 2000 comprenderà i residui tre
trimestri. Di conseguenza, la denuncia del secondo trimestre (aprile - giugno)
che doveva essere presentata entro il 31 luglio non è più dovuta. Fermo restando
quanto adempiuto per il primo trimestre 2000, le prossime scadenze di
presentazione dei dati in questione saranno quindi: Ø
nel mese di gennaio 2001, per i modelli cartacei Ø
nel mese di febbraio 2001, per la presentazione dei supporti
magnetici. L'Istituto
informa inoltre che, al fine di rendere più semplice l'adempimento, il Mod.
GLA/D è in fase di revisione.
AGEVOLAZIONI & CONTRIBUTI
SCADENZARIO Principali scadenze dal 15 luglio al 15 agosto dal 15 al 30 Luglio
3 Versamento acconto mensile
Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato 3 Registrazione riepilogativa
mensile delle operazioni per le quali sono stati rilasciati lo scontrino o la
ricevuta fiscale 3 Annotazione da parte delle
associazioni sportive dilettantistiche dell’ammontare dei corrispettivi e degli
altri proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese di
giugno 3 Annotazione del documento
riepilogativo di fatture di importo inferiore a lire 300.000 3 Emissione e registrazione
delle fatture differite per le consegne o spedizioni del mese precedente 3 Annotazione delle operazioni
attive effettuate nel mese di giugno, incluse quelle non rilevanti ai fini Iva, da parte dei contribuenti minimi e
minori
3 Liquidazione e versamento
dell’Iva a debito dovuta per il mese precedente per i contribuenti mensili 3 Versamento delle ritenute
alla fonte operate nel mese precedente 3 Versamento delle ritenute
alla fonte sui dividendi di competenza del 2° trimestre 2000 3 Versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente 3 Versamento dei contributi
dovuti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente 3 Ravvedimento operoso degli
omessi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute non effettuati entro lo
scorso 16 giugno con l'applicazione della sanzione ridotta (3,75%), oltre agli
interessi (2,5% annuo) 3 Ravvedimento per la
regolarizzazione dell'omessa o tardiva presentazione del mod.F24 a zero in
scadenza lo scorso 17 aprile 3 Versamento della 2° rata,
maggiorata di interessi, per i contribuenti titolari di partita Iva che hanno
scelto di rateizzare le imposte ed i contributi dovuti a partire dal 20/6/2000 3 Pagamento delle somme dovute
a titolo di addizionale regionale, provinciale e comunale all’Irpef sui redditi
di lavoro dipendente e assimilati
3 Presentazione degli elenchi
Intrastat relativi al mese precedente 3 Registrazione dei contratti
di locazione e versamento dell'imposta di registro 3 Liquidazione e presentazione
dichiarazione del contributo ambientale
Conai per i soggetti tenuti all'adempimento con cadenza mensile con riferimento
al mese precedente e con cadenza trimestrale relativamente al 2° trimestre 2000 3 Presentazione della
dichiarazione annuale IRAP e versamento a saldo Presentazione del modello Unico
2000 da parte dei contribuenti IRPEG con termine di presentazione che scade tra
l’1/1/2000 ed il 20/7/2000 3 Presentazione del modello
Unico 2000 da parte dei contribuenti IRPEG diversi da quelli tenuti
all'approvazione del bilancio entro un termine stabilito dalla legge o
dall'atto costitutivo 3 Presentazione del modello VR
relativo alla richiesta di rimborso dell'IVA credito relativa al 1999 da parte
dei contribuenti IRPEG tenuti alla presentazione della dichiarazione entro il
20/7/2000 3 Versamento del saldo 1999 e
del primo acconto 2000, o della prima rata in caso di rateizzazione, delle imposte
risultanti dalla dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti IRPEG la cui
dichiarazione unificata scade tra l'1/1/2000 e il 20/7/2000 con applicazione
della maggiorazione dello 0,4% 3 Versamento del saldo 1999 e
del primo acconto 2000 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei
redditi, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% o della prima rata
degli stessi in caso di rateizzazione da parte delle persone fisiche e delle
società di persone 3 Versamento dell’Iva per
l’anno 1999 per i soggetti che presentano la dichiarazione Unico 2000,
maggiorato dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo dal 17/3/2000
al 20/6/2000, con ulteriore maggiorazione dello 0,4% 3 Versamento del saldo 1999 e
del primo acconto 2000 dei contributi previdenziali dovuti da artigiani e
commercianti sulla base del reddito eccedente il minimale risultante dalla
dichiarazione dei redditi con la maggiorazione dello 0,4% 3 Versamento del saldo 1999 e
dell'acconto 2000 del contributo alla gestione separata INPS da parte dei
lavoratori autonomi con la maggiorazione dello 0,4% 3 Versamento delle ritenute
sui redditi di lavoro autonomo operate nell'anno 1999 da parte dei sostituti
d'imposta che durante l'anno hanno corrisposto soltanto compensi di lavoro
autonomo a meno di 4 soggetti ed effettuato ritenute per importi inferiore a
L.2.000.000 con la maggiorazione dello 0,4% 3 Versamento dell’acconto del
20% sui redditi a tassazione separata con la maggiorazione dello 0,4% 3 Versamento dell’imposta
sostitutiva sulle plusvalenze dovuta in base alla dichiarazione dei redditi con
la maggiorazione dello 0,4% 3 Presentazione della
dichiarazione ICI da parte dei soggetti Irpeg che hanno subito variazioni nel
corso dell'anno 1999[2]
3 Presentazione dichiarazione
periodica Iva cartacea relativa al mese di giugno 3 Presentazione elenchi
Intrastat relativi al trimestre precedente 3 Presentazione della
dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari e versamento della
relativa imposta da parte degli enti non commerciali 3 Presentazione della
dichiarazione ai fini dell’Invim decennale per gli immobili per i quali si è
compiuto il decennio di possesso nel I° trimestre 2000 3 Trasmissione telematica
della dichiarazione periodica Iva relativa al mese di maggio 3 Presentazione del modello
Unico 2000 da parte delle persone fisiche e delle società di persone 3 Presentazione Internet del
modello Unico 2000 per i contribuenti persone fisiche che provvedono
direttamente all’invio telematico 3 Presentazione del modello VR
relativo alla richiesta di rimborso dell'IVA credito relativa al 1999 da parte
delle persone fisiche e società di persone 3 Presentazione della
dichiarazione ICI da parte delle persone fisiche e delle società di persone
relativamente alle variazioni intervenute nel corso dell’anno 1999[3] 3 Versamento, da parte dei
contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le
imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, della terza rata, se hanno
pagato la prima rata entro il 20/6/2000 oppure della 2° rata se il primo versamento
è avvenuto tra il 21/6/2000 ed il 20/7/2000 3 Versamento dell'IVA dovuta a
seguito di adeguamento ai parametri o agli studi di settore da parte delle
persone fisiche e delle società di persone 3 Consegna all'agente da parte
del preponente dell'estratto conto delle provvigioni dovute, relative al
trimestre precedente 3 Versamento della terza rata
della Tosap 3 Emissione delle autofatture
per acquisti intracomunitari 3 Annotazioni relative al
plafond 3 Annotazione dei chilometri
nella scheda carburante 3 Annotazione delle operazioni
fatte da sedi secondarie Dal 1 al 15 Agosto
3 Versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di giugno da parte degli enti non commerciali
3 Versamento acconto mensile
Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato 3 Registrazione cumulativa di
scontrini fiscali e ricevute 3 Annotazione del documento
riepilogativo di fatture di importo inferiore a lire 300.000 3 Annotazione da parte delle
associazioni sportive dilettantistiche dell’ammontare dei corrispettivi e degli
altri proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese di
luglio 3 Emissione e registrazione
delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente 3 Annotazione delle operazioni
attive effettuate nel mese di luglio, incluse quelle non rilevanti ai fini Iva
da parte dei contribuenti minimi e minori [1] In caso di ravvedimento a pagamento, effettuato cioè oltre i tre mesi, è opportuno allegare alla presente comunicazione copia del modello utilizzato per il versamento della sanzione ridotta. [2] A meno che il Comune al quale deve essere presentata la dichiarazione (o comunicazione) non abbia stabilito una diversa scadenza. [3] A meno che il Comune al quale deve essere presentata la dichiarazione (o comunicazione) non abbia stabilito una diversa scadenza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||