A seguito dell'entrata in vigore del DPR 20.10.1998 noto come
"Bassanini Ter", il cittadino ha la possibilità di autocertificare l'acquisto
di medicinali con una semplice dichiarazione di cui si allega
un modello.
L'articolo 13-bis del Testo Unico delle Imposte sui redditi
(DPR 917/1986) al comma 1 lettera C stabilisce che dall'imposta lorda dei
contribuenti è detraibile un importo pari al 19% delle spese sanitarie per la parte che
eccede lire 250.000 (cioè per spese totali nel corso dell'anno inferiori a
£. 250.000 non si può detrarre nulla).
Tra le spese sanitarie - oltre a quelle
sostenute per prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e
applicazioni, prestazioni specialistiche, degenze e ricoveri collegati ad una operazione
chirurgica - sono comprese anche quelle relative ai ticket e all'acquisto di
medicinali.
Per quanto concerne, in particolare, le spese per l'acquisto
di "specialità" medicinali, si rammenta che possono essere detratti
dall'imposta complessiva, nella richiamata misura del 19% e per la sola parte eccedente
£. 250.000, gli importi relativi all'acquisto di medicinali prescrivibili, sia
quelli rimborsabili da parte del Servizio Sanitario Nazionale, sia quelli
non rimborsabili, come pure le specialità medicinali acquistabili senza prescrizione
medica (è poco chiaro se per esempio il "latte in polvere" acquistato
per l'alimentazione di un neonato in sostituzione del latte materno sia da considerare un
medicinale).
Sono detraibili anche le spese sostenute per
l'acquisto di prodotti omeopatici in quanto, nella Risoluzione 19/9/1q992
n. 55, diramata sull'argomento dal Ministero delle Finanze, si richiama incidentalmente
quanto sostenuto dalla Direzione Generale del servizio farmaceutico del Ministero della
Sanità che afferma che "gli stessi sono da considerare medicinali ai sensi dell'art.
1 del D.Lgs 178/1991".
Le istruzioni per la compilazione del modello 730/99,
relativo ai redditi 1998, hanno precisato la documentazione fiscale che il contribuente
deve acquisire ai fini della loro detraibilità dal reddito imponibile.
- Per quanto concerne i ticket la documentazione potrà
essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico
esemplare, corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente
all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta stessa.
- Per la detraibilità dei medicinali per i quali è
necessaria la prescrizione medica, è richiesta la stessa documentazione indicata al punto
precedente
- Per le spese relative ai medicinali acquistabili e
acquistati senza prescrizione medica, oltre a conservare lo scontrino fiscale rilasciato
dalla farmacia, il contribuente può rendere, in alternativa alla prescrizione medica, una
autocertificazione attestante la necessità per il contribuente stesso e per i suoi
familiari a carico, dell'avvenuto acquisto nel corso dell'anno.
Si allega un modello
di autocertificazione pronto per essere stampato.
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