Centro Studi Tributari

Euroconference

&

Circolare mensile

Agosto 2000

 

 

Circolare per i clienti dello studio professionale

 

 

Ø      Circolare informativa del mese di Agosto 2000…….. con

v     Occhio alle scadenze di agosto 2000

v      Notiziario mensile di agosto 2000

v     e    Attenzione all’INPS e dintorni!

Ø      Associazioni sportive dilettantistiche: obblighi e adempimenti Iva in caso di applicazione del regime forfettario ex lege n.398 del 1991

 

 

AGEVOLAZIONI & CONTRIBUTI

 

Ø      Scadenzario: principali scadenze dal 15 agosto al 15 settembre 2000

 

La presente circolare si compone di n. 14 pagine

 

 

4

Enterprise S.r.l.                                                                                                 Enterprise Paghe S.r.l.

Centri elaborazione dati

A Cura di:

CENTRO STUDI TRIBUTARI EUROCONFERENCE

 

 

Si comunica a tutti gli abbonati che, a causa del periodo feriale,

la circolare mensile di  settembre verrà spedita nella prima settimana di settembre anziché l'ultima di agosto.

Lo Studio ENTERPRISE SRL avvisa la propria clientela che resterà in ferie dal giorno 10/08/2000 al 25/08/2000.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Circolare informativa del mese di Agosto 2000

 

 

Circolare n° 09/2000

 

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

 

OCCHIO ALLE SCADENZE   di agosto 2000 !

 

Artigiani e commercianti: versamento della II° rata trimestrale

Scade il 16 agosto 2000 il termine per i versamenti relativi alla II rata del contributo fisso IVS dovuto all’INPS per il 2000 da parte di artigiani e commercianti. Si ricorda che Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto per l'anno 2000 è pari a Lire 22.688.224.

Sull'argomento è stato dedicato un apposito approfondimento pubblicato sulla circolare mensile di maggio alla quale si rinvia.

L'INPS informa inoltre i contribuenti (circolare 17/7/2000, n.135) che sono in corso di spedizione i modelli F24 relativi alla seconda emissione 2000, predisposti per il versamento dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciale iscritti in corso d'anno. I modelli F24 che verranno spediti, unitamente alle istruzioni per il versamento, sono predisposti per il pagamento dei:

-          contributi fissi dovuti sul minimale per il II° trimestre (in scadenza al 16 agosto 2000) nonché per il III° e IV° trimestre 2000;

-          contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale;

-          contributi relativi a periodi pregressi

 

Versamento III° rata INAIL

Scade il 16 agosto il termine per effettuare i versamenti della terza rata di acconto anticipata del premio Inail dovuto per l'anno in corso da parte dei contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato. Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24.

 

UNICO: versamenti rateizzati

I contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte e/o dei contributi dovuti in base alla dichiarazione dei redditi riferita al 1999, devono ricordare di eseguire i versamenti rateali i prossimi dei quali dovranno essere effettuati:

§         entro il 16 agosto 2000, se trattasi di titolari di partita Iva;

§         entro il 31 agosto 2000, se trattasi di non titolari di partita Iva.

 

Contribuenti titolari di partita IVA

Contribuenti non titolari di partita IVA

 

Scadenze per pagamenti iniziati il 20 giugno

Scadenze per pagamenti iniziati il 20 luglio

 

Scadenze per pagamenti iniziati il 20 giugno

Scadenze per pagamenti iniziati il 20 luglio

I° rata

20/6/2000

20/7/2000

I° rata

20/6/2000

20/7/2000

II° rata

17/7/2000

16/8/2000

II° rata

30/6/2000

31/7/2000

III° rata

16/8/2000

18/9/2000

III° rata

31/7/2000

31/8/2000

IV° rata

18/9/2000

16/10/2000

IV° rata

31/8/2000

30/9/2000

V° rata

16/10/2000

16/11/2000

V° rata

30/9/2000

31/10/2000

VI° rata

16/11/2000

 

VI° rata

31/10/2000

30/11/2000

 

 

 

VII° rata

30/11/2000

 

Modelli Intrastat

Scade il 20 agosto 2000 il termine ultimo per la presentazione o la spedizione a mezzo raccomandata semplice all’Ufficio doganale competente, in relazione alla sede del soggetto obbligato, degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi al mese precedente (luglio), da parte dei soggetti con un volume di scambi intracomunitari, effettuati nel 1999, superiori a Lire 300.000.000 per le cessioni e a Lire 200.000.000 per gli acquisti.

Per coloro che iniziano l’attività di scambi intracomunitari nel 2000, per cessioni o acquisti, la periodicità è rapportata all’ammontare degli scambi che gli stessi operatori presumono di realizzare nello stesso anno.

 

Enasarco: versamento contributi previdenziali

Scade il prossimo 20 agosto il termine per procedere al versamento, da parte delle ditte preponenti, dei contributi previdenziali Enasarco relativi alle provvigioni maturate (non rileva la data del pagamento) nel 2^ trimestre 2000. I versamenti devono essere eseguiti a mezzo degli appositi bollettini di conto corrente postale che l’ente stesso provvede a inviare alle ditte.

 

Comunicazione obbligatoria alla Cassa di previdenza da parte dei professionisti

Generalmente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini  Irpef, ossia entro il 30 agosto 2000 per l'anno 1999, i professionisti iscritti a una Cassa di previdenza devono compilare e spedire l’apposito modello, ricevuto già precompilato dall’ente, con l’indicazione del reddito netto professionale e del volume d’affari Iva (al netto della maggiorazione del 2%) dichiarati nel 2000 per l'anno 1999. Per maggiori chiarimenti è opportuno tuttavia verificare le disposizioni delle singole Casse di previdenza.

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO DEGLI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

Alcune delle irregolarità commesse nei versamenti o negli adempimenti dichiarativi scaduti lo scorso mese di luglio possono essere sanate mediante il cosiddetto ravvedimento operoso breve, ossia entro il mese di agosto, versando la sanzione ridotta a 3,75% e conteggiando gli interessi al tasso del 2,5% annuo da calcolare dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito al giorno in cui il versamento viene effettuato.

I termini in scadenza per alcune delle principali regolarizzazioni sono i seguenti:

21 agosto

à          Ravvedimento operoso per il tardivo od omesso versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi UNICO 2000 da parte delle persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati il cui termine è scaduto lo scorso 20 luglio

21 agosto

à          Ravvedimento operoso per il tardivo od omesso versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti IRPEG tenuti alla presentazione del modello UNICO 2000 il cui termine è scaduto lo scorso 20 luglio

 


 

NOTIZIARIO MENSILE   di agosto 2000 !

 

Partecipazione ad appalti pubblici: chiariti alcuni aspetti operativi

Sono stati forniti alcuni chiarimenti e precisazioni in ordine alle disposizioni contenute nel regolamento sulla partecipazione agli appalti pubblici, in particolare sui seguenti punti:

-          lavori di importo inferiore a 290.000 milioni di lire: per tali lavori i requisiti fissati dal decreto sono inderogabili;

-          certificazione dei lavori eseguiti;

-          noleggio di attrezzatura tecnica: i noleggi che il regolamento prescrive debbano essere compresi nel limite dell'1% sono quelli finalizzati all'acquisizione temporanea dell'attrezzatura da destinare ad una determinata commessa;

-          subappalto;

-          licitazione privata semplificata;

-          verifica a campione limitata ai soli requisiti economico-finanziari (requisiti comprovati dalla presentazione delle fotocopie delle dichiarazioni ovvero dei bilanci depositati unitamente alla dichiarazione di conformità nonché della copia della ricevuta di presentazione della nota di deposito.

(circolare 22/6/2000, prot. 823/400/93).

 

Autotrasportatori: chiarimenti operativi per le agevolazioni fiscali

Sono stati forniti alcuni chiarimenti applicativi in ordine ai recenti interventi di carattere fiscale introdotti a favore del settore dell'autotrasporto (D.L.22/6/2000). I due aspetti presi in esame riguardano:

-          le agevolazioni riferite ai redditi di lavoro dipendente;

-          le nuove misure delle deduzioni forfetarie per spese non documentate di cui all'art.79, comma 8, del Tuir applicabili a partire dal periodo d'imposta 1999 (C.M. 27 giugno 2000, n.129/E).

 

Cessazione dell’attività per gli autotrasportatori

Il Ministero delle finanze ha chiarito alcune disposizioni riguardanti il trattamento tributario applicabile ai contributi concessi agli autotrasportatori che cessano l'attività cancellandosi dal registro delle Imprese e dall'Albo degli autotrasportatori.

Le somme ricevute, che sono proventi straordinari strettamente connessi all'attività che vanno a confluire nel reddito complessivo del periodo in cui è stato ammesso il beneficio, sono assoggettate a tassazione separata per disposizione normativa ed alla ritenuta del 4% a titolo d'acconto (R.M.26 giugno 2000, n.95/E).

 

Servitù su di un terreno agricolo: trattamento ai fini dell'imposta di registro

E' stata ribadita l’applicabilità dell’aliquota proporzionale del 15% dell’imposta di registro, agli atti costitutivi di servitù su di un terreno agricolo e a tutti i trasferimenti di terreni di natura agricola che non si avvalgono di particolari regimi agevolativi (R.M. 22 giugno 2000, n.92/E).

 

Nuovi codici tributo per la compensazione di alcuni crediti d’imposta

Il Ministero delle Finanze ha recentemente istituito tre nuovi codici tributo per l'utilizzazione in  compensazione di alcuni crediti d’imposta:

1.       6604 – Credito d’imposta per esercenti sale cinematografiche;

2.       6605 – Credito d’imposta ai fini della continuità territoriale per la Sardegna;

3.       6606 – Credito d’imposta per compensi in natura.

I suddetti codici devono essere riportati nella colonna “importi a credito compensati” del Mod. F24 ed il periodo di riferimento da indicare deve essere l’anno nel quale si effettua la compensazione del credito, espresso nella forma AAAA (R.M. 26 giugno 2000, n.97/E).

 

Avvisi bonari: chiarimenti ministeriali per il pagamento e l'assistenza telefonica

Il Ministero delle finanze, ha fornito alcune precisazioni in ordine alla riscossione delle somme dovute a seguito delle procedure di riscossione. In particolare, sono stati forniti i seguenti chiarimenti.

 

·         Somme dovute a seguito dei controlli effettuati sulle dichiarazioni 1994-1998. Il pagamento deve essere effettuato tramite banche e uffici postali (con il modello di pagamento allegato alla comunicazione), uffici postali (con il mod.F35) o direttamente presso gli sportelli del concessionario entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l'invito è stato spedito. Tale pagamento non può in ogni caso essere effettuato tramite Mod.F23 o Mod.F24.

Nel periodo dal 20 luglio al 25 agosto 2000 non verranno peraltro inviate richieste di pagamento o comunicazioni di irregolarità per le dichiarazioni che riguardano il periodo 1993-1998.

 

·         Somme dovute a seguito dei controlli effettuati sulle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1999. Il pagamento potrà essere effettuato tramite Mod.F24

 

Il Ministero ha altresì predisposto un servizio di informazione e assistenza telefonica (call center) che risponde al numero 147800444 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13. Attraverso questo servizio il contribuente, oltre ad ottenere informazioni, può richiedere l'annullamento degli avvisi e comunicazioni sbagliati (CC.MM. n.132/E/2000 e 143/E/2000).

 

Imposta di bollo sulle richieste di agevolazione delle accise

Le istanze presentate all’amministrazione per l’ottenimento di autorizzazioni nell’ambito di agevolazioni delle accise devono scontare l’imposta di bollo nella misura ordinaria (R.M. 22/6/2000, n.91/E).

 

Annotazione separata della contabilità: ulteriori chiarimenti ministeriali

Il Ministero delle finanze è intervenuto a fornire ulteriori chiarimenti in materia di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore a cui sono tenute le imprese cosiddette "pluriattività" soggette agli studi di settore (C.M. 3/7/2000, n.134/E).

 

Proroga al 31 ottobre per il pagamento della tassa di circolazione per i rimorchi

E' stato prorogato al 31 ottobre 2000 il termine per effettuare i versamenti per il rinnovo delle tasse automobilistiche con scadenza nel mese di febbraio 2000 relativo ai rimorchi adibiti al trasporto di cose (decreto 21 giugno 2000, G.U. 27/6/2000, n.148).

 

Modifiche al sistema sanzionatorio: chiarimenti ministeriali

Il Ministero delle finanze è intervenuto a fornire alcuni chiarimenti in ordine al recente provvedimento (D.Lgs. 99/2000) che ha introdotto modifiche e integrazioni ai decreti sulla riforma  sanzionatoria. Gli aspetti di maggior interesse trattati riguardano:

-          l'applicazione del favor rei: viene confermato che le nuove e più penalizzanti sanzioni (un quinto in luogo di un sesto) si applicano alle violazioni commesse a partire dall'11 maggio 2000;

-          l'applicazione del cumulo giuridico di cui all'art.12 del D.Lgs. 472/97 alla luce delle recenti modifiche dell'istituto;

-          la regolarizzazione delle violazioni formali.

(C.M.5/7/2000, n.138/E).

 

Rinviato l'obbligo di installazione dei misuratori fiscali nelle attività di spettacolo

E' stato prorogato al 1° gennaio 2001 il termine per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali (o biglietterie automatizzate) nei cinema, teatri, ecc.. Fino al 31 dicembre di quest'anno restano ancora validi i vecchi biglietti d'ingresso con il timbro della Siae  (DPR 19/6/2000, n.177).

 

Contratti di affitto di fondi rustici: chiarimenti sull’imposta di registro

Sono stati forniti alcuni chiarimenti sulla disposizione dell'imposta di registro che reca delle semplificazioni in ordine all'obbligo della registrazione dei contratti di affitto dei fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In merito, è stato precisato che la mancata presentazione della denuncia annuale per la registrazione dei contratti di affitto di fondi rustici rappresenta una violazione punibile con riferimento ad ogni singolo contratto. L'irregolarità è sanabile mediante il ravvedimento operoso (C.M.11/7/2000, n.142/E).

 

Aggiornamento del tasso usuraio

Sono stati aggiornati  i tassi usurai in vigore nel periodo 1° luglio- 30 settembre 2000. Il tasso limite per i mutui, oltre il quale il tassa sarà considerato usuraio, è fissato nella misura del 9,45% (D.M. 23 giugno 2000).

 

Fissati i cambi delle valute del mese di marzo e del mese di aprile

Sono stati pubblicati del cambio delle valute estere dei mesi di marzo e aprile ai sensi dell’art.76 del Tuir. (DD.MM.27/6/2000, in G.U. 7/7/2000, n.157). Sulla medesima G.U. è stato pubblicato anche il decreto ministeriale a rettifica delle medie di cambio di alcune valute riferite al mese di febbraio.

 

Definitivo lo Statuto del contribuente

E' stato approvato il disegno di legge riguardante lo statuto dei diritti del contribuente con cui sono stati fissati i principi sulla base dei quali dovranno esplicarsi i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria e le regole sostanziali alle quali la stessa amministrazione dovrà attenersi per darvi concreta attuazione. In particolare, alcuni dei principi istituiti riguardano:

·         l'impossibilità di dare efficacia retroattiva alle norme fiscali;

·         la definitiva attuazione dell'interpello;

·         l'introduzione dei principi della “collaborazione” e della “buona fede” nei rapporti tra fisco e contribuenti;

·         l'introduzione della figura del "garante"

·         l'introduzione di un codice comportamentale cui attenersi nell'ambito delle verifiche tributarie.


Aggiornato il tasso di interesse per il pagamento differito

E' stato fissato nella misura del 2,83% il tasso fisso di interesse applicabile per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di 7 giorni relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità interna ed oltre il periodo di 30 giorni relativamente ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari (D.M. 12 aprile 2000, in G.U. 11/7/2000, n.160).

 

Ammessa la compensazione dei crediti anche dopo la trasformazione di società

I crediti relativi ai tributi maturati da una società prima della trasformazione possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 anche dopo la trasformazione (R.M.109/2000).

 


e    ATTENZIONE ALL’INPS e dintorni!

 

Collaborazioni con società sportive: imponibilità contributiva

I compensi corrisposti da società sportive dilettantistiche per l'attività prestata da collaboratori coordinati e continuativi per la promozione dell'attività sportiva non costituendo reddito per il percipiente persona fisica fino a lire 90 mila per ciascuna prestazione e fino all'importo annuo di lire 6 milioni (art.25 legge 133/99 e regolamento 473/1999) non dovranno essere assoggettati alla contribuzione prevista dalla gestione separata INPS (10-13%).

Diversamente, i compensi che superano le succitate soglie di esenzione rappresentano base imponibile ai fini fiscali e anche ai fini previdenziali alla quale non dovrà, peraltro, essere applicata la deduzione forfetaria del 5-6% normalmente previsto per i compensi di collaborazione coordinata e continuativa.

Tale disciplina si applica ai compensi effettivamente percepiti dai collaboratori dal 1° gennaio 2000.

(INPS, circolare n. 121 del 27 giugno 2000)

 

Denuncia nominativa INAIL soggetti esclusi

L’INAIL ha reso noto che non sussiste l'obbligo di denuncia, in caso di assunzione o di licenziamento, del codice fiscale da parte di alcune categorie di lavoratori, quali: i collaboratori familiari, i partecipanti all'impresa familiare, i soci, gli associati in partecipazione.

 
Interesse di differimento e dilazione debiti contributivi

L’interesse di differimento e dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti previdenziali e di assistenza obbligatoria é stato fissato al 9,75% (3,75% Tur + 6 punti), con decorrenza 4 maggio 2000  (D.M. Tesoro 13/6/2000).

Poiché gli enti previdenziali sono stati autorizzati ad aggiornare automaticamente tale tasso sulla base delle determinazioni della Banca d'Italia, tenuto conto che il tasso ufficiale di riferimento è aumentato dal 3,75% al 4,25%, il nuovo tasso di differimento e di dilazione da applicare a partire dal 15 giugno 2000 è pari al  10,25% (INPS, circolare 10/7/2000 n. 129).

 

Sgravio totale triennale: ulteriori chiarimenti dell’INPS

L’INPS  ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla individuazione dei soggetti destinatari degli sgravi alle imprese previsti dall’art. 3 della legge 488/98, alle modalità di calcolo delle ferie aziendali e dell’incremento occupazionale raggiunto (INPS, circolare 27 giugno 2000, n.122).


 

Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto

E' stata deliberata la riduzione dei premi assicurativi dovuti dalle imprese di autotrasporto in conto di terzi per i propri dipendenti. Per l’anno 2000 detta riduzione è fissata in via provvisoria nella misura del 19 per cento (INAIL, 6 luglio 2000).

 

Privacy: accesso dei dipendenti agli archivi aziendali senza limitazioni

Il garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che il dipendente ha diritto di accedere ai dati personali contenuti nel proprio fascicolo senza limitazioni di sorta e può farsi assistere da una persona di fiducia nel prendere visione dei documenti che lo riguardano.

In caso di rifiuto l’azienda si espone all’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge sulla privacy e può dover risarcire le spese eventualmente sostenute dal dipendente che non sia riuscito a consultare le informazioni alle quali ha diritto accedere.

Il diritto di accesso non riguarda solo i dati identificativi dell’interessato, ma tutte le informazioni contenute nel suo fascicolo personale e quindi, anche le informazioni inerenti ai giudizi e alle note di qualifica personale (Garante privacy, newsletter del 20 giugno 2000).

 

Assicurazione INAIL dei praticanti di studio: non sussiste l’obbligo

L’INAIL di Verona rispondendo ad un quesito posto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione del Tribunale di Verona afferma che l’attività di “praticante” sembra non rientrare tra quelle soggette a obbligo assicurativo in quanto non esiste vincolo di subordinazione e il prestatore d’opera fornisce una prestazione di carattere intellettuale che rientra nell’oggetto della sua professione essendo lo stesso iscritto all’albo professionale nelle sezioni specifiche costituite per i professionisti.

 

Nuova cartella unica di pagamento

L’INPS illustra la struttura del nuovo modello di pagamento, denominata Cartella unica di pagamento, approvata con decreto del Ministero delle finanze del 28 giugno 1999 che verrà notificata a breve alle aziende e ai lavoratori autonomi extra-agricoli per il recupero dei debiti contributivi (INPS, 17/7/2000, n.134).

 

 

 

Per ogni ulteriore informazione in merito, rivolgersi allo Studio.

 

 

 


A TUTTI I SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

 

 

OGGETTO: Associazioni sportive dilettantistiche: obblighi e adempimenti Iva in caso di applicazione del regime forfettario ex lege n.398 del 1991.

 

 

Il quadro fiscale normativo delle associazioni sportive dilettantistiche ha subito negli ultimi tempi una serie di modifiche che hanno comportato l’effettuazione di nuovi adempimenti.

I riferimenti e le interpretazioni ministeriali a commento di tali nuovi obblighi sono costituiti da:

-          art. 25 della legge 13/05/99, n.133 che tra l’altro dispone l’aumento a Lire 360.000.000 del limite di proventi fino al quale è possibile avvalersi del sistema forfettario di cui all'art. 1 della legge 398/91;

-          circolare ministeriale del 29/12/99, n. 247/E sulla legge finanziaria 2000 che riassume le principali novità che hanno investito le associazioni sportive dilettantistiche introducendo anche chiarimenti di natura contabile;

-          art. 9 del DPR 30/12/99, n. 544 (G.U. 18/02/2000, n. 40) che prevede nuovi adempimenti contabili per le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime di cui all’art. 1 della legge 16/12/91, n.398;

-          circolare ministeriale dell'8/3/2000, n. 43/E che spiega la nuova disciplina fiscale dettata per le associazioni sportive dilettantistiche.

 

AUMENTO DEL LIMITE PER L’OPZIONE

 

Le associazioni sportive non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciute ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive esclusivamente dilettantistiche, nonché le associazioni senza fine di lucro e le associazioni pro-loco che hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 360.000.000 (limite modificato dall’art. 25 L. 133/99) possono optare per il particolare regime previsto dalla legge 398 del 16.12.1991.

L’opzione deve essere comunicata:

-          alla SIAE territorialmente competente prima dell’inizio dell’anno solare per cui effettua la scelta (per l’anno 2000 si poteva effettuare l’opzione entro il 30/06/2000);

-          all’Ufficio IVA o delle Entrate nella prima dichiarazione Iva presentata successivamente alla scelta effettuata.

L’opzione ha effetto fino a revoca con le stesse modalità sopra previste ed è vincolante per cinque anni.

In caso di superamento in corso d’anno del limite di 360 milioni le disposizioni agevolate cessano a partire dal momento che detto limite viene superato; dal mese immediatamente successivo si applicano quindi le ordinarie disposizioni in tema di tenuta della contabilità e certificazione dei corrispettivi.


Il nuovo limite di proventi di attività commerciale pari a lire 360 milioni ha decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 18/05/99, data di entrata in vigore della legge 133/99 e cioè:

·         dal 01/07/1999 per associazioni con periodo d’imposta 1/7 – 30/6;

·         dal 01/01/2000 per associazioni con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

I soggetti che già si avvalevano del regime di cui alla legge 398 del 16/12/91 non devono procedere ad alcuna nuova opzione.

 

ADEMPIMENTI IVA

 

Per effetto della riforma del sistema impositivo degli spettacoli, dei giochi e degli intrattenimenti che ha visto l’abolizione dell’imposta sugli spettacoli e l’istituzione di una nuova imposta sugli intrattenimenti, le attività commerciali delle associazioni sportive sono state ricondotte nel regime IVA ordinario, caratterizzato, cioè, dalla detrazione di imposta da imposta

A partire dal 1° gennaio 2000 le associazioni sportive che hanno optato per il regime agevolato di cui alla citata legge, non devono più compilare le distinte e le dichiarazioni di incasso SIAE ed applicano l’Iva in base alle modalità di cui all’art. 74 comma 6 del DPR 633/72 e cioè mediante l’applicazione di una detrazione forfettaria secondo le seguenti percentuali:

-          forfetizzazione ordinaria pari al 50% per pubblicità, prestazioni di servizio, biglietti, ed altro; si versa cioè, con le modalità di seguito specificate, il 50% dell’Iva addebitata;

-          forfetizzazione ridotta ad 1/10 per sponsorizzazioni; si versa cioè il 90% dell’Iva addebitata;

-          forfetizzazione ridotta ad 1/3 per cessione di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica; si versa il 66,66% dell’Iva addebitata.

 

Le principali aliquote Iva proprie delle prestazioni di natura commerciale effettuate dalle associazioni sportive sono:

 

·         incassi per biglietti di ingresso gare

Ø       

aliquota Iva ridotta del 10%

·         incassi per sponsorizzazioni, pubblicità, servizi vari

Ø       

aliquota Iva ordinaria del 20%

·         incassi per proventi commerciali “agevolati” di carattere occasionale e saltuario che non costituiscono reddito imponibile ai fini delle imposte dirette elencati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 25 della legge 133/99

Ø       

sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA (C.M. 8/03/2000, n.43/E).

 

Le associazioni sportive devono poi liquidare e versare l’Iva trimestralmente non più alla SIAE ma tramite modello F24 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento. Si precisa che i codici tributo sono uguali a quelli dei contribuenti trimestrali, mentre non sono dovuti gli interessi dell’1.5%.

L’utilizzo della delega unica di pagamento mod. F24 consente anche alle associazioni sportive di effettuare, eventualmente, le compensazioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/97.

 

OBBLIGHI CONTABILI E DOCUMENTALI

 

Come è noto la legge 398/91 prevede l’esonero della tenuta delle scritture contabili previste dagli articoli 14,15,16,18 e 20 del DPR 600/73 e successive modificazioni e degli obblighi di cui al titolo II del DPR 633/1972 (fatturazione, certificazione dei corrispettivi, tenuta dei registi Iva, presentazione della dichiarazione annuale IVA).

La circolare ministeriale del 29/12/99, n. 247/E e l’art. 9 del DPR 544/99 nel confermare gli esoneri di cui sopra, introducono nuovi adempimenti contabili a carico delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge 16/12/91, n. 398.

Dal 1° gennaio 2000 le associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono del particolare regime di cui all’art. 1 della citata legge devono:

1.       numerare progressivamente, per anno solare, le fatture emesse e le fatture d’acquisto. Tali documenti devono essere conservati a norma dell’art. 39 del DPR 633/72  e dell’art. 22 del DPR 600/73;

2.       annotare, anche in un’unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al D.M. 11/02/1997, opportunamente integrato. Nello stesso modello devono essere distintamente annotati i proventi che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali, nonché le operazioni intracomunitarie ai sensi dell’art. 47 legge 427/93;

3.       liquidare trimestralmente l’IVA dovuta e annotare gli estremi del versamento bancario eseguito mediante utilizzo del modello F24;

4.       redigere ed approvare, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un rendiconto economico e finanziario, tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22 del DPR 600/73, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell’ambito della quale vengono realizzati i proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali ed i proventi realizzati tramite raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità (proventi di cui all’art. 1, comma 3 D.M. 26/11/99 n. 473), proventi che oggi godono dell’esenzione dell’Irpeg nel limite massimo di lire 100 milioni per periodo d’imposta a condizione che abbiano carattere di occasionalità e saltuarietà e siano conseguiti nell’ambito di due manifestazioni per periodo di imposta..

 

Il citato modello di cui al DM 11.02.97 deve essere preventivamente numerato e bollato, nonché conservato ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/72.

Per l’anno 2000 il Ministero delle Finanze, con il comunicato stampa del 10.03.2000, ha precisato che le annotazioni relative al mese di gennaio dovevano essere effettuate entro il 15.03.2000, pertanto entro tale data dovevano essere annotati i proventi di gennaio e febbraio.

L’utilizzo di questo prospetto sostituisce le distinte e le dichiarazioni di incasso SIAE utilizzate fino all’anno scorso dalle associazioni sportive.

 

Per ogni ulteriore informazione in merito, rivolgersi allo Studio.

 

 

 

 

 

AGEVOLAZIONI & CONTRIBUTI

 

 

ARGOMENTO

TEMPI

NOTE

1

Agevolazione per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo, ricerca e dimostrazione in materia di energia.

Il progetto deve essere presentato entro il 1° settembre 2000

 

2

Finanziamento di progetti pilota di cooperazione destinati alle reti sanitarie; allo sviluppo del commercio elettronico; all'accesso multimediale alle risorse turistiche e al patrimonio culturale; a favorire la ricerca applicata; al settore dell'istruzione

Le proposte devono essere presentate entro il 7 settembre 2000

Si tratta di un importante intervento volto anche al nuovo business del commercio elettronico.

3

Agevolazioni per la ricerca sulle politiche a favore dello sviluppo sostenibile, sul patrimonio naturale, sull'ambiente umano, sulla salute.

Bando in scadenza il 15 settembre 2000

Si tratta di un Programma dell'Unione Europea.

4

Finanziamento ai progetti di analisi nel settore sociale in tema di: qualità sociale, sviluppi demografici, impatto dello sviluppo tecnologico

Bando in scadenza il 22 settembre 2000

Si tratta di un Programma dell'Unione Europea.

5

Agevolazioni volte a promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree urbane

Il programma deve essere presentato entro il 19 settembre 2000

Si tratta di un Programma dell'Unione Europea.

6

Agevolazioni a favore delle imprese che assumono ricercatori

Bando in scadenza il 29 settembre 2000

L'impresa stipula contratti di ricerca con università o istituzioni scientifiche.

7

Agevolazioni orientate a favorire la protezione degli habitat naturali e delle specie minacciate

Bando in scadenza al 30 settembre 2000

Si tratta di un Programma dell’Unione Europea.

8

Agevolazioni a favore delle imprese del settore industriale nelle zone obiettivo 1

Il progetto deve essere presentato entro il 30 settembre 2000

Si tratta dell'attesissimo bando applicativo della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

 


 

 

SCADENZARIO

Principali scadenze dal 15 agosto al 15 settembre

 

 

 

Dal 15 al 31 agosto

 

 

 

 

 

Martedì 15 Agosto*

 

 

3    Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato

3    Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute

3    Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a lire 300.000

3      Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente

3      Annotazione dei corrispettivi e dei proventi  conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche

3      Annotazione delle operazioni attive effettuate nel mese di luglio, incluse quelle non rilevanti ai fini  Iva, da parte dei contribuenti minimi e minori

 

 

Mercoledì 16 Agosto

 

 

3     Versamento della 3° (o 2°) rata, maggiorata di interessi, per i contribuenti titolari di partita  Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte ed i contributi dovuti a partire dal 20/6/2000 (dal 20/7/2000)

3    Liquidazione e versamento dell'Iva a debito dovuta per il mese precedente

3    Versamento dell'Iva a debito relativa al secondo trimestre 2000 (aprile - giugno)

3    Versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente

3      Versamento dei contributi dovuti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente

3    Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente

3    Versamento della II rata dei contributi fissi Inps dovuti da artigiani e commercianti

3      Versamento III rata del premio Inail

3     Pagamento delle somme dovute a titolo di addizionale regionale, provinciale e comunale all’Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

3      Ravvedimento operoso degli omessi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute non effettuati entro lo scorso 17 luglio con l'applicazione della sanzione ridotta (3,75%), oltre agli interessi (2,5% annuo)

3      Ravvedimento per omessa presentazione del mod.F24 a zero entro la scadenza del 16 maggio scorso senza pagamento di alcuna sanzione

 

 

 

Domenica 20 Agosto*

 

 

3    Presentazione degli elenchi Intrastat relativi al mese precedente

3    Registrazione dei contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro con decorrenza 1° agosto

3      Liquidazione e presentazione dichiarazione del contributo ambientale Conai per i contribuenti tenuti a tale adempimento con scadenza mensile

3    Versamento dei contributi previdenziali Enasarco relativi al II trimestre 2000 (aprile-giugno)


 

 

Lunedì 21 Agosto

 

 

3      Ravvedimento operoso per il tardivo od omesso versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi UNICO 2000 da parte delle persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati il cui termine è scaduto lo scorso 20 luglio

3      Ravvedimento operoso per il tardivo od omesso versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti IRPEG tenuti alla presentazione del modello UNICO 2000 il cui termine è scaduto lo scorso 20 luglio

 

 

Mercoledì 30 Agosto

 

 

3     Invio della comunicazione obbligatoria alla Cassa di previdenza dell'ordine di appartenenza dei dati risultanti dalla dichiarazione [1]

 

 

Giovedì 31 Agosto

 

 

3      Versamento della 3° (o 4°) rata, maggiorata di interessi, per i contribuenti non titolari di partita  Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte ed i contributi dovuti a partire dal 20/7/2000 (dal 20/6/2000)

3    Presentazione dichiarazione periodica Iva cartacea relativa al mese precedente

3    Presentazione dichiarazione periodica Iva cartacea relativa al trimestre precedente

3    Trasmissione telematica della dichiarazione periodica Iva relativa al mese di giugno

3      Presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari e versamento della relativa imposta da parte degli enti non commerciali

3    Annotazioni relative al plafond

3    Annotazione dei chilometri nella scheda carburante

3    Annotazione delle operazioni fatte da sedi secondarie

 

 

 

 

Dal 1 al 15 settembre

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 15 Settembre

 

 

3    Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato

3    Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute

3    Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a lire 300.000

3      Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente

3      Annotazione dei corrispettivi e dei proventi  conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche

3      Annotazione delle operazioni attive effettuate nel mese di agosto, incluse quelle non rilevanti ai fini  Iva, da parte dei contribuenti minimi e minori

3      Ravvedimento operoso degli omessi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute non effettuati entro lo scorso 16 agosto con l'applicazione della sanzione ridotta (3,75%), oltre agli interessi (2,5% annuo)

 

*N.B. Per motivi di prudenza tutti gli adempimenti sono stati inseriti con la loro scadenza naturale. Si ricorda comunque che i versamenti che cadono nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.



[1] Non essendo un termine valido per tutte le categorie professionali, é opportuno verificare attentamente la scadenza consultano le istruzioni della propria Cassa di previdenza. La comunicazione alle Casse di previdenza dei ragionieri, dottori commercialisti, avvocati, medici, deve essere spedita entro 30 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e quindi entro il 30 agosto 2000. La comunicazione alla Cassa di previdenza degli ingegneri e architetti scade il 31 agosto e quella dei geometri il 15 settembre 2000.

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