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Centro Studi TributariEuroconference & Circolare mensile Agosto 2000
Ø Circolare informativa del mese di Agosto 2000…….. con v Occhio alle scadenze di
agosto 2000 v Notiziario mensile di agosto 2000 v e … Attenzione all’INPS e
dintorni! Ø Associazioni sportive dilettantistiche: obblighi e adempimenti Iva in
caso di applicazione del regime forfettario ex
lege n.398 del 1991 AGEVOLAZIONI & CONTRIBUTI Ø
Scadenzario: principali
scadenze dal 15 agosto al 15 settembre 2000
Si comunica a
tutti gli abbonati che, a causa del periodo feriale, la circolare
mensile di settembre verrà
spedita nella prima settimana di settembre anziché l'ultima di agosto. Lo Studio
ENTERPRISE SRL avvisa la propria clientela che resterà in ferie dal giorno
10/08/2000 al 25/08/2000. Circolare informativa del
mese di Agosto 2000 Circolare
n° 09/2000 A TUTTI I SIGNORI CLIENTI LORO SEDI
Artigiani e commercianti: versamento della II° rata trimestraleScade il 16
agosto 2000 il termine per i versamenti relativi alla II rata del contributo fisso IVS dovuto all’INPS per il 2000 da
parte di artigiani e commercianti. Si ricorda che Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del
calcolo del contributo dovuto per l'anno 2000 è pari a Lire 22.688.224. Sull'argomento è stato dedicato un apposito
approfondimento pubblicato sulla circolare mensile di maggio alla quale si
rinvia. L'INPS informa inoltre i contribuenti (circolare 17/7/2000, n.135) che sono in
corso di spedizione i modelli F24 relativi alla seconda emissione 2000,
predisposti per il versamento dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli
esercenti attività commerciale iscritti in corso d'anno. I modelli F24 che
verranno spediti, unitamente alle istruzioni per il versamento, sono
predisposti per il pagamento dei: -
contributi
fissi dovuti sul minimale per il II° trimestre (in scadenza al 16 agosto 2000) nonché per il III° e IV° trimestre
2000; -
contributi
dovuti sul reddito eccedente il minimale; -
contributi
relativi a periodi pregressi Versamento
III° rata INAIL Scade il 16
agosto il termine per effettuare i versamenti della terza rata di acconto
anticipata del premio Inail dovuto per l'anno in corso da parte dei
contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato. Il pagamento deve
essere effettuato utilizzando il modello F24. UNICO: versamenti
rateizzati
I contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato
delle imposte e/o dei contributi dovuti in base alla dichiarazione dei redditi
riferita al 1999, devono ricordare di eseguire i versamenti rateali i prossimi
dei quali dovranno essere effettuati: §
entro
il 16 agosto 2000, se trattasi di
titolari di partita Iva; §
entro
il 31 agosto 2000, se trattasi di
non titolari di partita Iva.
Modelli IntrastatScade il 20 agosto 2000 il termine ultimo per la
presentazione o la spedizione a mezzo raccomandata semplice all’Ufficio
doganale competente, in relazione alla sede del soggetto obbligato, degli
elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi al mese
precedente (luglio), da parte dei soggetti con un volume di scambi
intracomunitari, effettuati nel 1999, superiori a Lire 300.000.000 per le
cessioni e a Lire 200.000.000 per gli acquisti. Per coloro
che iniziano l’attività di scambi intracomunitari nel 2000, per cessioni o
acquisti, la periodicità è rapportata all’ammontare degli scambi che gli stessi
operatori presumono di realizzare nello stesso anno. Enasarco: versamento contributi previdenzialiScade il
prossimo 20 agosto il termine per
procedere al versamento, da parte delle ditte preponenti, dei contributi
previdenziali Enasarco relativi alle provvigioni maturate (non rileva la data
del pagamento) nel 2^ trimestre 2000. I versamenti devono essere eseguiti a
mezzo degli appositi bollettini di conto corrente postale che l’ente stesso
provvede a inviare alle ditte. Comunicazione obbligatoria
alla Cassa di previdenza da parte dei professionisti
Generalmente,
entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi ai fini
Irpef, ossia entro il 30 agosto
2000 per l'anno 1999, i professionisti iscritti a una Cassa di previdenza
devono compilare e spedire l’apposito modello, ricevuto già precompilato
dall’ente, con l’indicazione del reddito netto professionale e del volume
d’affari Iva (al netto della maggiorazione del 2%) dichiarati nel 2000 per
l'anno 1999. Per maggiori chiarimenti è opportuno tuttavia verificare le
disposizioni delle singole Casse di previdenza. RAVVEDIMENTO OPEROSO DEGLI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI Alcune delle
irregolarità commesse nei versamenti o negli adempimenti dichiarativi scaduti
lo scorso mese di luglio possono essere sanate mediante il cosiddetto ravvedimento
operoso breve, ossia entro il mese di agosto, versando la sanzione ridotta a
3,75% e conteggiando gli interessi al tasso del 2,5% annuo da calcolare dal
giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito al giorno in cui il
versamento viene effettuato. I termini in
scadenza per alcune delle principali regolarizzazioni sono i seguenti:
Partecipazione ad appalti pubblici: chiariti alcuni
aspetti operativi Sono stati forniti alcuni chiarimenti e precisazioni in ordine alle
disposizioni contenute nel regolamento sulla partecipazione agli appalti
pubblici, in particolare sui seguenti punti: -
lavori
di importo inferiore a 290.000 milioni di lire: per tali lavori i requisiti
fissati dal decreto sono inderogabili; -
certificazione
dei lavori eseguiti; -
noleggio
di attrezzatura tecnica: i noleggi che il regolamento prescrive debbano essere
compresi nel limite dell'1% sono quelli finalizzati all'acquisizione temporanea
dell'attrezzatura da destinare ad una determinata commessa; -
subappalto; -
licitazione
privata semplificata; -
verifica
a campione limitata ai soli requisiti economico-finanziari (requisiti
comprovati dalla presentazione delle fotocopie delle dichiarazioni ovvero dei
bilanci depositati unitamente alla dichiarazione di conformità nonché della
copia della ricevuta di presentazione della nota di deposito. (circolare 22/6/2000, prot. 823/400/93). Autotrasportatori: chiarimenti operativi per le
agevolazioni fiscali Sono stati
forniti alcuni chiarimenti applicativi in ordine ai recenti interventi di
carattere fiscale introdotti a favore del settore dell'autotrasporto
(D.L.22/6/2000). I due aspetti presi in esame riguardano: -
le
agevolazioni riferite ai redditi di lavoro dipendente; -
le
nuove misure delle deduzioni forfetarie per spese non documentate di cui
all'art.79, comma 8, del Tuir applicabili a partire dal periodo d'imposta 1999 (C.M. 27 giugno 2000, n.129/E). Cessazione dell’attività per gli autotrasportatori Il Ministero
delle finanze ha chiarito alcune disposizioni riguardanti il trattamento
tributario applicabile ai contributi concessi agli autotrasportatori che
cessano l'attività cancellandosi dal registro delle Imprese e dall'Albo degli
autotrasportatori. Le somme
ricevute, che sono proventi straordinari strettamente connessi all'attività che
vanno a confluire nel reddito complessivo del periodo in cui è stato ammesso il
beneficio, sono assoggettate a tassazione separata per disposizione normativa
ed alla ritenuta del 4% a titolo d'acconto (R.M.26
giugno 2000, n.95/E). Servitù su di un terreno agricolo: trattamento ai fini dell'imposta di registroE' stata ribadita l’applicabilità dell’aliquota proporzionale del 15%
dell’imposta di registro, agli atti costitutivi di servitù su di un terreno
agricolo e a tutti i trasferimenti di terreni di natura agricola che non si
avvalgono di particolari regimi agevolativi (R.M. 22 giugno 2000, n.92/E). Nuovi codici tributo per la compensazione di alcuni
crediti d’imposta Il Ministero
delle Finanze ha recentemente istituito tre nuovi codici tributo per
l'utilizzazione in compensazione di
alcuni crediti d’imposta: 1.
6604
– Credito d’imposta per esercenti sale cinematografiche; 2.
6605
– Credito d’imposta ai fini della continuità territoriale per la Sardegna; 3.
6606
– Credito d’imposta per compensi in natura. I suddetti
codici devono essere riportati nella colonna “importi a credito compensati” del
Mod. F24 ed il periodo di riferimento da indicare deve essere l’anno nel quale
si effettua la compensazione del credito, espresso nella forma AAAA (R.M. 26 giugno 2000, n.97/E). Avvisi bonari: chiarimenti ministeriali per il
pagamento e l'assistenza telefonica Il
Ministero delle finanze, ha fornito alcune precisazioni in ordine alla
riscossione delle somme dovute a seguito delle procedure di riscossione. In
particolare, sono stati forniti i seguenti chiarimenti. ·
Somme dovute a seguito dei controlli effettuati sulle dichiarazioni
1994-1998.
Il pagamento deve essere effettuato tramite banche e uffici postali (con il
modello di pagamento allegato alla comunicazione), uffici postali (con il
mod.F35) o direttamente presso gli sportelli del concessionario entro
l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l'invito è stato spedito.
Tale pagamento non può in ogni caso essere effettuato tramite Mod.F23 o
Mod.F24. Nel periodo dal 20 luglio al 25 agosto 2000 non
verranno peraltro inviate richieste di pagamento o comunicazioni di
irregolarità per le dichiarazioni che riguardano il periodo 1993-1998. ·
Somme dovute a seguito dei controlli effettuati sulle dichiarazioni
presentate a partire dal 1° gennaio 1999. Il pagamento potrà essere effettuato tramite
Mod.F24 Il Ministero ha altresì predisposto un servizio di informazione e
assistenza telefonica (call center)
che risponde al numero 147800444 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13.
Attraverso questo servizio il contribuente, oltre ad ottenere informazioni, può
richiedere l'annullamento degli avvisi e comunicazioni sbagliati (CC.MM. n.132/E/2000 e 143/E/2000). Imposta di bollo sulle richieste di agevolazione
delle accise Le istanze presentate all’amministrazione per l’ottenimento di
autorizzazioni nell’ambito di agevolazioni delle accise devono scontare
l’imposta di bollo nella misura ordinaria (R.M.
22/6/2000, n.91/E). Annotazione separata della contabilità: ulteriori
chiarimenti ministeriali Il Ministero
delle finanze è intervenuto a fornire ulteriori chiarimenti in materia di
annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore a cui sono tenute le imprese cosiddette
"pluriattività" soggette agli studi di settore (C.M. 3/7/2000, n.134/E). Proroga al 31 ottobre per il pagamento della tassa di circolazione per i rimorchiE' stato
prorogato al 31 ottobre 2000 il termine per effettuare i versamenti per il
rinnovo delle tasse automobilistiche con scadenza nel mese di febbraio 2000
relativo ai rimorchi adibiti al trasporto di cose (decreto 21 giugno 2000, G.U. 27/6/2000, n.148). Modifiche al sistema sanzionatorio: chiarimenti
ministeriali Il Ministero
delle finanze è intervenuto a fornire alcuni chiarimenti in ordine al recente
provvedimento (D.Lgs. 99/2000) che ha introdotto modifiche e integrazioni ai
decreti sulla riforma sanzionatoria.
Gli aspetti di maggior interesse trattati riguardano: -
l'applicazione
del favor rei: viene confermato che
le nuove e più penalizzanti sanzioni (un quinto in luogo di un sesto) si
applicano alle violazioni commesse a partire dall'11 maggio 2000; -
l'applicazione
del cumulo giuridico di cui all'art.12 del D.Lgs. 472/97 alla luce delle
recenti modifiche dell'istituto; -
la
regolarizzazione delle violazioni formali. (C.M.5/7/2000, n.138/E). Rinviato l'obbligo di installazione dei misuratori
fiscali nelle attività di spettacolo E' stato
prorogato al 1° gennaio 2001 il termine per l'installazione degli apparecchi
misuratori fiscali (o biglietterie automatizzate) nei cinema, teatri, ecc..
Fino al 31 dicembre di quest'anno restano ancora validi i vecchi biglietti
d'ingresso con il timbro della Siae (DPR 19/6/2000, n.177). Contratti di affitto di
fondi rustici: chiarimenti sull’imposta di registro Sono stati forniti alcuni chiarimenti sulla disposizione dell'imposta
di registro che reca delle semplificazioni in ordine all'obbligo della
registrazione dei contratti di affitto dei fondi rustici non formati per atto
pubblico o scrittura privata autenticata. In merito, è stato precisato che la mancata presentazione della
denuncia annuale per la registrazione dei contratti di affitto di fondi rustici
rappresenta una violazione punibile con riferimento ad ogni singolo contratto.
L'irregolarità è sanabile mediante il ravvedimento operoso (C.M.11/7/2000, n.142/E). Aggiornamento del tasso usuraio Sono stati aggiornati i tassi
usurai in vigore nel periodo 1° luglio- 30 settembre 2000. Il tasso limite per
i mutui, oltre il quale il tassa sarà considerato usuraio, è fissato nella
misura del 9,45% (D.M. 23 giugno 2000). Fissati i cambi delle valute del mese di marzo e del mese di aprileSono stati
pubblicati del cambio delle valute estere dei mesi di marzo e aprile ai sensi
dell’art.76 del Tuir. (DD.MM.27/6/2000,
in G.U. 7/7/2000, n.157). Sulla medesima G.U. è stato pubblicato anche il
decreto ministeriale a rettifica delle medie di cambio di alcune valute riferite
al mese di febbraio. Definitivo lo Statuto del
contribuente E' stato approvato il disegno di legge riguardante lo statuto dei
diritti del contribuente con cui sono stati fissati i principi sulla base dei
quali dovranno esplicarsi i rapporti tra contribuente ed amministrazione
finanziaria e le regole sostanziali alle quali la stessa amministrazione dovrà
attenersi per darvi concreta attuazione. In particolare, alcuni dei principi
istituiti riguardano: ·
l'impossibilità
di dare efficacia retroattiva alle norme fiscali; ·
la
definitiva attuazione dell'interpello; ·
l'introduzione
dei principi della “collaborazione” e della “buona fede” nei rapporti tra fisco
e contribuenti; ·
l'introduzione
della figura del "garante" ·
l'introduzione
di un codice comportamentale cui attenersi nell'ambito delle verifiche
tributarie. Aggiornato il tasso di interesse per il pagamento
differito E' stato fissato nella misura del 2,83% il tasso fisso di interesse
applicabile per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il
periodo di 7 giorni relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità
interna ed oltre il periodo di 30 giorni relativamente ai dazi, ai prelievi e
alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari (D.M. 12 aprile 2000, in G.U. 11/7/2000, n.160). Ammessa la compensazione dei crediti anche dopo la trasformazione di societàI crediti
relativi ai tributi maturati da una società prima della trasformazione possono
essere utilizzati in compensazione nel modello F24 anche dopo la trasformazione
(R.M.109/2000).
Collaborazioni con società sportive: imponibilità
contributiva I compensi
corrisposti da società sportive dilettantistiche per l'attività prestata da
collaboratori coordinati e continuativi per la promozione dell'attività
sportiva non costituendo reddito per il percipiente persona fisica fino a lire
90 mila per ciascuna prestazione e fino all'importo annuo di lire 6 milioni
(art.25 legge 133/99 e regolamento 473/1999) non dovranno essere assoggettati
alla contribuzione prevista dalla gestione separata INPS (10-13%). Diversamente,
i compensi che superano le succitate soglie di esenzione rappresentano base
imponibile ai fini fiscali e anche ai fini previdenziali alla quale non dovrà,
peraltro, essere applicata la deduzione forfetaria del 5-6% normalmente
previsto per i compensi di collaborazione coordinata e continuativa. Tale
disciplina si applica ai compensi effettivamente percepiti dai collaboratori
dal 1° gennaio 2000. (INPS, circolare n. 121 del 27 giugno 2000) Denuncia nominativa INAIL soggetti esclusi L’INAIL ha
reso noto che non sussiste l'obbligo di denuncia, in caso di assunzione o di
licenziamento, del codice fiscale da parte di alcune categorie di lavoratori,
quali: i collaboratori familiari, i partecipanti all'impresa familiare, i soci,
gli associati in partecipazione. Interesse di differimento e dilazione debiti contributiviL’interesse
di differimento e dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti
contributivi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti
previdenziali e di assistenza obbligatoria é stato fissato al 9,75% (3,75% Tur
+ 6 punti), con decorrenza 4 maggio 2000 (D.M. Tesoro 13/6/2000). Poiché gli enti previdenziali sono stati autorizzati ad aggiornare
automaticamente tale tasso sulla base delle determinazioni della Banca
d'Italia, tenuto conto che il tasso ufficiale di riferimento è aumentato dal
3,75% al 4,25%, il nuovo tasso di differimento e di dilazione da applicare a
partire dal 15 giugno 2000 è pari al
10,25% (INPS, circolare 10/7/2000
n. 129). Sgravio totale triennale: ulteriori chiarimenti
dell’INPS L’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla
individuazione dei soggetti destinatari degli sgravi alle imprese previsti
dall’art. 3 della legge 488/98, alle modalità di calcolo delle ferie aziendali
e dell’incremento occupazionale raggiunto (INPS,
circolare 27 giugno 2000, n.122). Disposizioni urgenti in
materia di autotrasporto E' stata deliberata la riduzione dei premi assicurativi dovuti dalle
imprese di autotrasporto in conto di terzi per i propri dipendenti. Per l’anno
2000 detta riduzione è fissata in via provvisoria nella misura del 19 per cento (INAIL, 6 luglio 2000). Privacy: accesso dei dipendenti agli archivi aziendali senza limitazioniIl garante
per la protezione dei dati personali ha stabilito che il dipendente ha diritto
di accedere ai dati personali contenuti nel proprio fascicolo senza limitazioni
di sorta e può farsi assistere da una persona di fiducia nel prendere visione
dei documenti che lo riguardano. In caso di
rifiuto l’azienda si espone all’applicazione delle sanzioni penali previste
dalla legge sulla privacy e può dover risarcire le spese eventualmente
sostenute dal dipendente che non sia riuscito a consultare le informazioni alle
quali ha diritto accedere. Il diritto di accesso non riguarda solo i dati identificativi
dell’interessato, ma tutte le informazioni contenute nel suo fascicolo
personale e quindi, anche le informazioni inerenti ai giudizi e alle note di qualifica
personale (Garante privacy, newsletter
del 20 giugno 2000). Assicurazione INAIL dei
praticanti di studio: non sussiste l’obbligo L’INAIL di
Verona rispondendo ad un quesito posto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti
della circoscrizione del Tribunale di Verona afferma che l’attività di
“praticante” sembra non rientrare tra quelle soggette a obbligo assicurativo in
quanto non esiste vincolo di subordinazione e il prestatore d’opera fornisce
una prestazione di carattere intellettuale che rientra nell’oggetto della sua
professione essendo lo stesso iscritto all’albo professionale nelle sezioni
specifiche costituite per i professionisti. Nuova cartella unica di
pagamento L’INPS illustra la struttura del nuovo
modello di pagamento, denominata Cartella
unica di pagamento, approvata con decreto del Ministero delle finanze del
28 giugno 1999 che verrà notificata a breve alle aziende e ai lavoratori
autonomi extra-agricoli per il recupero dei debiti contributivi (INPS, 17/7/2000, n.134). Per ogni ulteriore
informazione in merito, rivolgersi allo Studio. A TUTTI I SIGNORI CLIENTI LORO SEDI OGGETTO: Associazioni
sportive dilettantistiche: obblighi e adempimenti Iva in caso di applicazione
del regime forfettario ex lege n.398
del 1991. Il quadro fiscale
normativo delle associazioni sportive dilettantistiche ha subito negli ultimi
tempi una serie di modifiche che hanno comportato l’effettuazione di nuovi
adempimenti. I riferimenti
e le interpretazioni ministeriali a commento di tali nuovi obblighi sono
costituiti da: -
art. 25 della legge
13/05/99, n.133 che tra l’altro dispone l’aumento a Lire 360.000.000 del limite di
proventi fino al quale è possibile avvalersi del sistema forfettario di cui
all'art. 1 della legge 398/91; -
circolare ministeriale del
29/12/99, n. 247/E sulla legge finanziaria 2000 che riassume le principali novità che
hanno investito le associazioni sportive dilettantistiche introducendo anche
chiarimenti di natura contabile; -
art. 9 del DPR 30/12/99, n.
544 (G.U.
18/02/2000, n. 40) che prevede nuovi adempimenti contabili per le associazioni
sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime di cui all’art. 1
della legge 16/12/91, n.398; -
circolare ministeriale
dell'8/3/2000, n. 43/E che spiega la nuova disciplina fiscale dettata per le associazioni
sportive dilettantistiche. AUMENTO DEL LIMITE PER L’OPZIONE Le
associazioni sportive non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni
sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciute ai
sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive esclusivamente
dilettantistiche, nonché le associazioni senza fine di lucro e le associazioni
pro-loco che hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi
per un importo non superiore a 360.000.000 (limite modificato dall’art. 25 L.
133/99) possono optare per il particolare regime previsto dalla legge 398 del
16.12.1991. L’opzione
deve essere comunicata: -
alla
SIAE territorialmente competente prima dell’inizio dell’anno solare per cui
effettua la scelta (per l’anno 2000 si poteva effettuare l’opzione entro il
30/06/2000); -
all’Ufficio
IVA o delle Entrate nella prima dichiarazione Iva presentata successivamente
alla scelta effettuata. L’opzione ha
effetto fino a revoca con le stesse modalità sopra previste ed è vincolante per
cinque anni. In caso di
superamento in corso d’anno del limite di 360 milioni le disposizioni agevolate
cessano a partire dal momento che detto limite viene superato; dal mese
immediatamente successivo si applicano quindi le ordinarie disposizioni in tema
di tenuta della contabilità e certificazione dei corrispettivi. Il nuovo
limite di proventi di attività commerciale pari a lire 360 milioni ha
decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del
18/05/99, data di entrata in vigore della legge 133/99 e cioè: ·
dal 01/07/1999 per associazioni con
periodo d’imposta 1/7 – 30/6; ·
dal 01/01/2000 per associazioni con
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. I soggetti
che già si avvalevano del regime di cui alla legge 398 del 16/12/91 non devono
procedere ad alcuna nuova opzione. ADEMPIMENTI IVA Per effetto
della riforma del sistema impositivo degli spettacoli, dei giochi e degli
intrattenimenti che ha visto l’abolizione dell’imposta sugli spettacoli e
l’istituzione di una nuova imposta sugli intrattenimenti, le attività
commerciali delle associazioni sportive sono state ricondotte nel regime IVA
ordinario, caratterizzato, cioè, dalla detrazione di imposta da imposta A partire dal
1° gennaio 2000 le associazioni sportive che hanno optato per il regime
agevolato di cui alla citata legge, non devono più compilare le distinte e le
dichiarazioni di incasso SIAE ed applicano l’Iva in base alle modalità di cui
all’art. 74 comma 6 del DPR 633/72 e cioè mediante l’applicazione di una
detrazione forfettaria secondo le seguenti percentuali: -
forfetizzazione
ordinaria pari al 50% per pubblicità, prestazioni di servizio, biglietti, ed
altro; si versa cioè, con le modalità di seguito specificate, il 50% dell’Iva
addebitata; -
forfetizzazione
ridotta ad 1/10 per sponsorizzazioni; si versa cioè il 90% dell’Iva addebitata; -
forfetizzazione
ridotta ad 1/3 per cessione di diritti di ripresa televisiva e trasmissione
radiofonica; si versa il 66,66% dell’Iva addebitata. Le principali
aliquote Iva proprie delle prestazioni di natura commerciale effettuate dalle
associazioni sportive sono:
Le
associazioni sportive devono poi liquidare e versare l’Iva trimestralmente non
più alla SIAE ma tramite modello F24 entro
il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento.
Si precisa che i codici tributo sono uguali a quelli dei contribuenti
trimestrali, mentre non sono dovuti gli interessi dell’1.5%. L’utilizzo della delega unica di pagamento mod. F24 consente anche alle
associazioni sportive di effettuare, eventualmente, le compensazioni di cui
all’art. 17 del D.Lgs. 241/97. OBBLIGHI CONTABILI E DOCUMENTALI
Come è noto
la legge 398/91 prevede l’esonero della tenuta delle scritture contabili
previste dagli articoli 14,15,16,18 e 20 del DPR 600/73 e successive modificazioni
e degli obblighi di cui al titolo II del DPR 633/1972 (fatturazione,
certificazione dei corrispettivi, tenuta dei registi Iva, presentazione della
dichiarazione annuale IVA). La circolare
ministeriale del 29/12/99, n. 247/E e l’art. 9 del DPR 544/99 nel confermare
gli esoneri di cui sopra, introducono nuovi adempimenti contabili a carico
delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge
16/12/91, n. 398. Dal 1°
gennaio 2000 le associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono del
particolare regime di cui all’art. 1 della citata legge devono: 1.
numerare progressivamente, per anno solare, le
fatture emesse e le fatture d’acquisto. Tali documenti devono essere conservati
a norma dell’art. 39 del DPR 633/72 e
dell’art. 22 del DPR 600/73; 2.
annotare, anche in un’unica
registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei
corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di
attività commerciali con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al
D.M. 11/02/1997, opportunamente integrato. Nello stesso modello devono essere
distintamente annotati i proventi che non costituiscono reddito imponibile, le
plusvalenze patrimoniali, nonché le operazioni intracomunitarie ai sensi
dell’art. 47 legge 427/93; 3.
liquidare trimestralmente
l’IVA dovuta
e annotare gli estremi del versamento
bancario eseguito mediante utilizzo del modello F24; Il citato
modello di cui al DM 11.02.97 deve essere preventivamente numerato e bollato,
nonché conservato ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/72. Per l’anno
2000 il Ministero delle Finanze, con il comunicato stampa del 10.03.2000, ha
precisato che le annotazioni relative al mese di gennaio dovevano essere
effettuate entro il 15.03.2000, pertanto entro tale data dovevano essere
annotati i proventi di gennaio e febbraio. L’utilizzo di
questo prospetto sostituisce le distinte e le dichiarazioni di incasso SIAE
utilizzate fino all’anno scorso dalle associazioni sportive. Per ogni ulteriore informazione in merito,
rivolgersi allo Studio. AGEVOLAZIONI
& CONTRIBUTI
SCADENZARIO Principali scadenze dal 15 agosto al 15 settembre Dal 15 al 31 agosto
3 Versamento acconto mensile
Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato 3 Registrazione cumulativa nel
registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute 3 Annotazione del documento
riepilogativo di fatture di importo inferiore a lire 300.000 3 Emissione e annotazione
delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese
precedente 3 Annotazione dei
corrispettivi e dei proventi conseguiti
nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche 3 Annotazione delle operazioni
attive effettuate nel mese di luglio, incluse quelle non rilevanti ai fini Iva, da parte dei contribuenti minimi e
minori
3 Versamento della 3° (o 2°)
rata, maggiorata di interessi, per i contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le
imposte ed i contributi dovuti a partire dal 20/6/2000 (dal 20/7/2000) 3 Liquidazione e versamento
dell'Iva a debito dovuta per il mese precedente 3 Versamento dell'Iva a debito
relativa al secondo trimestre 2000 (aprile - giugno) 3 Versamento delle ritenute
alla fonte effettuate nel mese precedente 3 Versamento dei contributi
dovuti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente 3 Versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente 3 Versamento della II rata dei
contributi fissi Inps dovuti da artigiani e commercianti 3 Versamento III rata del
premio Inail 3 Pagamento delle somme dovute
a titolo di addizionale regionale, provinciale e comunale all’Irpef sui redditi
di lavoro dipendente e assimilati 3 Ravvedimento operoso degli
omessi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute non effettuati entro lo
scorso 17 luglio con l'applicazione della sanzione ridotta (3,75%), oltre agli
interessi (2,5% annuo) 3 Ravvedimento per omessa
presentazione del mod.F24 a zero entro la scadenza del 16 maggio scorso senza
pagamento di alcuna sanzione
3 Presentazione degli elenchi
Intrastat relativi al mese precedente 3 Registrazione dei contratti
di locazione e versamento dell'imposta di registro con decorrenza 1° agosto 3 Liquidazione e presentazione
dichiarazione del contributo ambientale Conai per i contribuenti tenuti a tale
adempimento con scadenza mensile 3 Versamento dei contributi
previdenziali Enasarco relativi al II trimestre 2000 (aprile-giugno)
3 Ravvedimento operoso per il
tardivo od omesso versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei
redditi UNICO 2000 da parte delle persone fisiche, società di persone e
soggetti assimilati il cui termine è scaduto lo scorso 20 luglio 3 Ravvedimento operoso per il
tardivo od omesso versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei
redditi da parte dei soggetti IRPEG tenuti alla presentazione del modello UNICO
2000 il cui termine è scaduto lo scorso 20 luglio
3 Invio della comunicazione
obbligatoria alla Cassa di previdenza dell'ordine di appartenenza dei dati
risultanti dalla dichiarazione [1]
3 Versamento della 3° (o 4°)
rata, maggiorata di interessi, per i contribuenti non titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le
imposte ed i contributi dovuti a partire dal 20/7/2000 (dal 20/6/2000) 3 Presentazione dichiarazione
periodica Iva cartacea relativa al mese precedente 3 Presentazione dichiarazione
periodica Iva cartacea relativa al trimestre precedente 3 Trasmissione telematica
della dichiarazione periodica Iva relativa al mese di giugno 3 Presentazione della
dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari e versamento della
relativa imposta da parte degli enti non commerciali 3 Annotazioni relative al
plafond 3 Annotazione dei chilometri
nella scheda carburante 3 Annotazione delle operazioni
fatte da sedi secondarie Dal 1 al 15 settembre
3 Versamento acconto mensile
Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato 3 Registrazione cumulativa nel
registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute 3 Annotazione del documento
riepilogativo di fatture di importo inferiore a lire 300.000 3 Emissione e annotazione
delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese
precedente 3 Annotazione dei
corrispettivi e dei proventi conseguiti
nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche 3 Annotazione delle operazioni
attive effettuate nel mese di agosto, incluse quelle non rilevanti ai fini Iva, da parte dei contribuenti minimi e
minori 3 Ravvedimento operoso degli
omessi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute non effettuati entro lo
scorso 16 agosto con l'applicazione della sanzione ridotta (3,75%), oltre agli
interessi (2,5% annuo) *N.B. Per
motivi di prudenza tutti gli adempimenti sono stati inseriti con la loro scadenza
naturale. Si ricorda comunque che i versamenti che cadono nei giorni festivi si
intendono prorogati al primo giorno feriale successivo. [1] Non essendo un termine valido per tutte le categorie professionali, é opportuno verificare attentamente la scadenza consultano le istruzioni della propria Cassa di previdenza. La comunicazione alle Casse di previdenza dei ragionieri, dottori commercialisti, avvocati, medici, deve essere spedita entro 30 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e quindi entro il 30 agosto 2000. La comunicazione alla Cassa di previdenza degli ingegneri e architetti scade il 31 agosto e quella dei geometri il 15 settembre 2000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||