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Le Assicurazioni
Articolo a cura della
Associazione Consumatori del Veneto
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La fonte legislativa italiana che ha disciplinato la materia assicurativa è il D.L. 174 del 17/3/1995, anche in base alle disposizioni del mercato unico europeo.

Ci sono discipline separate per le assicurazioni su diverse materie/ramo vita, e per quelle di responsabilità civile per gli automobilisti, ma alcune informazioni al consumatore/utente sono comuni a tutti i tipi di polizza.

  • Il  consumatore ha diritto di ricevere informazioni complete e dettagliate

  • Deve ricevere un documento sugli aspetti generale del contratto: la NOTA INFORMATIVA (la legge prevede dei caratteri di stampa tali da facilitare la lettura delle condizioni contrattuali)

  • Devono essere indicate esplicitamente: il periodo di durata del contratto, la garanzia principale e quelle accessorie, l’entità e le modalità di corresponsione del premio.

  • Eventuali limitazioni della copertura assicurativa e/o periodi di sospensione

  • Se il premio è fisso o rivalutabile

  • Tempi e modalità di recesso dal contratto

  • Eventuali penalità sui valori economici di riscatto

  • Modalità di variazioni del contratto

  • Modalità di eventuale cessione ad altra compagnia assicurativa

 

Diritto di ripensamento

La legge stabilisce che il consumatore ha il diritto di revocare la proposta di polizza. Il tempo varia da 14 a 30 giorni di calendario (vedere le condizioni) e va sempre fatta PER ISCRITTO (raccomandata r.r.) alla compagnia assicuratrice.

La revoca è possibile anche se alla firma è stato versato un anticipo o la somma intera del premio.

La restituzione della somma deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di revoca.

 

Assicurazioni diverse
(incendi- furti- domestiche- complementari per malattie ecc.

  Attenzione particolare deve essere posta alle esclusioni,  a quale legislazione viene applicata, a come e con chi reclamare, i documenti da produrre a documentazione dei danni o delle richieste, gli estremi della autorizzazione ISVAP (Istituto di vigilanza per le assicurazioni private)

 

Assicurazione per la responsabilità civile in materia automobilistica  

Tutti i passeggeri devono essere coperti da RC obbligatoria

Le polizze coprono tutto il territorio della comunità europea (non è previsto supplemento di premio per viaggi nella UE)

Il risarcimento minimo è 350,000 ECU per danni alle persone e 100.000 ECU per danni alle cose

Il fondo di garanzie prevede il diritto di risarcimento per incidente provocato da veicolo non assicurato o non identificato.  

Le tariffe e le classi

Sono “libere”. Ogni compagnia può personalizzare la sua offerta. Può stabilire il proprio numero di “classi”  (valore che viene dato per la riscossione del premio assicurativo di base, in relazione al numero dei sinistri effettuati) per l’assicurazione bonus- malus

Attenzione quindi nei passaggi di assicurazione alle tabelle della vecchia e nuova assicurazione.

Per i contenziosi su incidenti auto, e danni materiali, il Giudice di Pace è competente fino a 30 milioni (valore dell’istanza)

 


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Aggiornato maggio 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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