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La fonte legislativa italiana che ha disciplinato la materia
assicurativa è il D.L. 174 del 17/3/1995, anche in base alle
disposizioni del mercato unico europeo.
Ci sono discipline separate per le assicurazioni su diverse
materie/ramo vita, e per quelle di responsabilità civile per gli
automobilisti, ma alcune informazioni al consumatore/utente sono comuni
a tutti i tipi di polizza.
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Il
consumatore ha diritto di ricevere informazioni complete
e dettagliate
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Deve
ricevere un documento sugli aspetti generale del contratto: la
NOTA INFORMATIVA (la legge prevede dei caratteri di stampa
tali da facilitare la lettura delle condizioni contrattuali)
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Devono
essere indicate esplicitamente: il periodo di durata del
contratto, la garanzia principale e quelle accessorie,
l’entità e le modalità di corresponsione del premio.
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Eventuali
limitazioni della copertura assicurativa e/o periodi di
sospensione
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Se
il premio è fisso o rivalutabile
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Tempi
e modalità di recesso dal contratto
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Eventuali
penalità sui valori economici di riscatto
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Modalità
di variazioni del contratto
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Modalità
di eventuale cessione ad altra compagnia assicurativa
Diritto di ripensamento
La legge stabilisce che il consumatore ha il diritto di
revocare la proposta di polizza. Il tempo varia da 14 a 30 giorni
di calendario (vedere le condizioni) e va sempre fatta PER
ISCRITTO (raccomandata r.r.) alla compagnia assicuratrice.
La revoca è possibile anche se alla firma è stato versato
un anticipo o la somma intera del premio.
La restituzione della somma deve avvenire entro 30 giorni dal
ricevimento della lettera raccomandata di revoca.
Assicurazioni diverse
(incendi-
furti- domestiche- complementari per malattie ecc.
Attenzione
particolare deve essere posta alle esclusioni,
a quale legislazione viene applicata, a come e
con chi reclamare, i documenti da produrre a
documentazione dei danni o delle richieste, gli
estremi della autorizzazione ISVAP (Istituto di
vigilanza per le assicurazioni private)
Assicurazione
per la responsabilità civile in materia
automobilistica
Tutti
i passeggeri devono essere coperti da RC obbligatoria
Le polizze coprono tutto il territorio della comunità
europea (non è previsto supplemento di premio per
viaggi nella UE)
Il risarcimento minimo è 350,000 ECU per danni alle
persone e 100.000 ECU per danni alle cose
Il fondo di garanzie prevede il diritto di risarcimento
per incidente provocato da veicolo non assicurato o
non identificato.
Le tariffe e le classi
Sono “libere”. Ogni compagnia può personalizzare la sua
offerta. Può stabilire il proprio numero di “classi” (valore che viene dato per la riscossione del premio
assicurativo di base, in relazione al numero dei sinistri
effettuati) per l’assicurazione bonus- malus
Attenzione quindi nei passaggi di assicurazione alle tabelle
della vecchia e nuova assicurazione.
Per
i contenziosi su incidenti auto, e danni materiali, il Giudice di
Pace è competente fino a 30 milioni (valore dell’istanza)
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