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Il testamento
A cura del Dott. Gabriele Bascelli

Cenni generali | Il testamento Olografo | Pubblico | Segreto
Esempio di testamento olografo

Il testamento è l’atto con cui una persona dispone la destinazione del proprio patrimonio dopo la sua morte. E’ in ogni momento revocabile (1), fino all’ultimo istante della vita del testatore.

La legge garantisce la libertà di disporre delle proprie sostanze, per il tempo successivo alla morte come tipica manifestazione della autonomia negoziale (2) che caratterizza l’uomo.

Sono vietati dalla legge per lo stesso motivo
i patti successori (3) e la donazione a causa di morte (4)

Il testamento ha prevalentemente contenuto patrimoniale, anche se può contenere anche disposizioni di diverso contenuto (5)

Il testamento è un negozio   unilaterale (6) non recettizio, cioè non ha bisogno per la sua esistenza ed efficacia dell’adesione di alcuno e non deve essere portato a conoscenza di persone determinate.

l testatore non può farsi rappresentare da nessuno né delegare alcuno alla redazione del testamento, poiché si tratta di un atto strettamente personale.

Il testamento è un negozio solenne (7) e perché sia valido è necessaria una forma determinata. Il codice civile ne prevede forme diverse:


il testamento olografo,
il testamento pubblico
il testamento segreto.

Note
(1)
  Il principio della revocabilità è inderogabile. Non può il testatore decidere diversamente

(2) E’ la libertà umana di regolare nel modo che il soggetto ritiene migliore i suoi interessi, nei limiti delle norme imperative e inderogabili previste dalla legge (fatte salve, ad esempio, le quote che spettano obbligatoriamente ai figli, alla moglie ecc. In realtà chi fa testamento non   può distribuire  TUTTE le sue sostanze, ma solo la sua quota disponibile)

(3) Patti con cui si dispone o si contratta sulla propria successione, con cui si dispone o si rinunzia a diritti che possono spettare su una successione non ancora aperta.
Non è neppure consentito che due o più persone facciano testamento nel medesimo atto né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca.
Ad es. "Noi sottoscritti Tizio e Caio con questo testamento nominiamo eredi universali i nostri figli Qui Quo e Qua" oppure"Noi sottoscritti Sempronio e Mevio nominiamo erede delle nostre sostanze quello di noi due che sopravviverà".

(4) Donazione la cui efficacia si fa decorrere dalla morte del donante

(5) Ad esempio la designazione di un tutore o il riconoscimento di un figlio naturale. In questo caso il riconoscimento a differenza delle disposizioni riguardanti il patrimonio, è irrevocabile.

(6)Manifestazione di volontà giuridicamente rilevante

(7) Manifestazione di volontà che per la sua validità deve essere dotata di forma straordinaria e particolare

TESTAMENTO OLOGRAFO

Deve essere datato, scritto per intero e sottoscritto di pugno dal testatore.

Questo tipo di testamento deve avere alcuni requisiti fondamentali:

AUTOGRAFIA
Uno scritto si dice autografo   quando le sue caratteristiche consentono di stabilirne con certezza l’autore.

Il testamento olografo può essere redatto in forma di lettera: è tuttavia essenziale che si rinvenga nello scritto una seria volontà di fare testamento e che si riscontri l’autografia nell’intero documento. Parole scritte da terzi dopo la sottoscrizione del testatore non compromettono la validità del testamento.

Se invece, le parole scritte da altri sono inserite all’interno dell’atto, occorre distinguere se queste interpolazioni sono state fatte con il consenso del testatore oppure no.

Se il consenso manca, l’intero testamento è nullo.

DATA
Il codice civile precisa che la data deve contenere l’indicazione di giorno, mese e anno di redazione del documento. Dal testamento devono risultare tutti e tre questi elementi.

SOTTOSCRIZIONE
Quando non è fatta indicando nome e cognome, è valida se indica con certezza la persona del testatore. La sottoscrizione deve chiudere il testamento e può essere seguita solo dalla data. Tutte le disposizioni testamentarie scritte dopo la sottoscrizione sono nulle.

PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO
Alla morte del testatore occorre rendere noto il contenuto dle testamento olografo. A questo si provvede con la pubblicazione, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, davanti a un notaio. La legge obbliga chiunque sia in possesso di un testamento olografo a presentarlo, dopo la morte del testatore, a un notaio per la pubblicazione

 

(Un atto nullo è come se fosse mai avvenuto)

 

 

TESTAMENTO PUBBLICO

E’ il testamento per atto di notaio. Formalmente è più complesso del testamento olografo ma assicura la protezione del documento da ogni evento naturale o fatto umano che possa comprometterne l’integrità. Mentre il testamento olografo può infatti essere tenuto segreto, ciò non avviene per il testamento pubblico, alla cui stesura è necessaria la presenza di due testimoni.

Requisiti di questo testamento sono:

  • La dichiarazione di volontà orale al notaio. Questri deve accertarsi dell’identità del testatore e se non raggiunge tale certezza è obbligato a ricorrere a due garanti, debitamente identificati. Poi deve indagare la volontà del testatore, chiarendo le espressioni ambigue e riproducendo in modo fedele la sua volontà in forma giuridica, senza influenzarla.
  • La presenza dei testimoni: Il notaio riceve il testamento alla presenza di due testimoni maggiorenni. La presenza dei testimoni garantisce che il notaio riproduca esattamente la volontà del testatore.
  • La redazione per iscritto a cura del notaio delle volontà testamentaria manifestata dal testatore
  • La lettura dell’atto così da consentire al testatore di verificare se è conforme alla sua volontà.
  • L’indicazione della data e dell’ora in cui il testamento viene redatto, specificando che tutte le formalità di cui sopra sono state osservate.
  • La sottoscrizione del testatore, del notaio e dei testimoni

Il testamento pubblico dopo la morte del testatore e su richiesta di chiunque ne abbia interesse deve essere registrato con verbale di richiesta di registrazione di testamento pubblico eseguito nell’ufficio del notaio depositario del testamento stesso.

 

 

 

 

Sarebbe più corretto dire che è il testamento redatto per atto pubblico, cioè per atto di notaio, pubblico ufficiale competente per materia e per territorio

 

 

Cioè il testatore deve dichiarare al notaio le sue intenzioni

Anche il muto e il sordomuto possono fare testamento pubblico servendosi di un interprete. Se il testatore non conosce la lingua italiana, il notaio deve redigere l’atto nella forma particolare prevista dalla legge

 

 

 

Il testamento pubblico e quello segreto sono nulli se manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro. Ogni altro difetto di forma determina l’annullabilità del testamento

 

TESTAMENTO SEGRETO
E’ possibile fare testamento mantenendone segreto il contenuto e potendo godere contemporaneamente delle garanzie di conservazione e autenticità.

Questo tipo di testamento si compone in due parti:

 

La scheda testamentaria:
Può essere anche non scritta di pugno dal testatore, deve essere sottoscritta dal testatore alla fine delle disposizioni e, se non è stilata tutta di suo pugno, deve anche essere sottoscritta in ciascun mezzo foglio.

Non occorre la data perché vale quella del verbale di deposito.

Verbale di deposito:
è redatto dal notaio sull’involucro che contiene, sigillato, il testamento ed è sottoposto a scrupolose formalità.

Deve essere pubblicato, con apposito verbale notarile, dopo la morte del testatore.

 

 

 

Il testamento segreto può essere fatto anche da chi non sa scrivere.
Questi, ovviamente, si farà aiutare dal notaio che ha l'obbligo di redigere il verbale di deposito.

 

Esempio di Testamento Olografo

Con questo testamento dispongo così dei miei beni: lascio a mio figlio Alberto l’appartamento in via Roma 2, con tutti i relativi arredi. Lascio a mia figlia Maria l’appartamento in via Milano 3 e i libri contenuti nella mia biblioteca, con esclusione di quelli professionali che lascio a mio figlio Alberto che continua il mio lavoro: Lascio a Maria la somma di £. 10.000.000 per compensare la minor somma dell’appartamento di Via Milano 3 rispetto a quello di Via Roma 2. Tutti gli altri miei beni saranno divisi in parti uguali tra i predetti figli che nomino quali miei eredi universali.

Al dottor Rossi, fedele collaboratore di una vita, lascio i due quadri collocati nel mio studio, la statua in bronzo collocata sulla mia scrivania e la somma di £. 1.000.000, il tutto a titolo di legato.

A mia sorella Enrica, che dopo la scomparsa di mia moglie mi ha aiutato nell’educazione dei miei figli, seguendoli con amore materno, lascio, a titolo di legato l’argenteria di famiglia e le obbligazioni depositate presso la Banca dei Soldi.

Venezia, lì 3 Settembre 1999

Luigi Pietro Bianchi


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Aggiornato in dicembre 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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