Quando una
persona , detta debitore, nell'eseguire (1) la prestazione o il pagamento dovuti,
ritarda il proprio adempimento, si parla di mora del debitore.
Il ritardo, per il verificarsi della
"mora" deve essere ingiustificato.
Gli elementi necessari perché si verifichi
la mora del debitore sono due:
- Imputabilità
(2) del ritardo al debitore
- Costituzione in mora, cioè atto con il quale il creditore
richiede al debitore ladempimento della prestazione.
Questo atto non è necessario e la mora si
verifica di per sé stessa, per il solo fatto del ritardo, nei seguenti casi
- Quando lobbligazione di pagare derivi da fatto
illecito, (3) perché la lesione del diritto altrui esige una pronta riparazione.
- Se il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere
allobbligazione
- Se lobbligazione è a termine e la prestazione deve
essere eseguita al domicilio del creditore. (4)
Fuori di questi casi, affinchè la
mora del debitore si verifichi, occorre che il creditore faccia al debitore
lintimazione o richiesta scritta diretta a ottenere ladempimento
dellobbligazione. La costituzione in mora vale anche a interrompere la prescrizione
(5). Gli effetti della mora del debitore sono diversi:
- Il rischio relativo allimpossibilità della prestazione
che, prima della mora gravava sul creditore grava, durante la mora, sul debitore, tenuto a
prestare lequivalente, cioè a risarcire il danno.
- Il risarcimento del danno (6) per il ritardo. La
sua misura deve essere provata dal creditore.
- Gli interessi moratori (7) Esistono solo nel caso in
cui la prestazione dovuta abbia ad oggetto, chiaramente, il pagamento di una somma di
denaro entro un dato termine. La loro misura è calcolata al tasso legale e sono dovuti al
creditore indipendentemente dalla dimostrazione di un danno nel ritardo.
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(1)
Le disposizioni sulla mora non si applicano
quando il debitore è tenuto a "non fare": ogni fatto compiuto in violazione di
queste costituisce di per sé inadempimento(2) E onere del debitore dimostrare che
linadempimento o il ritardo nelladempimento sono dovuti a cause a lui non
imputabili.
Diversamente lobbligazione si estingue e la prestazione non è più dovuta dal
debitore quando, per una causa non imputabile a questi, la prestazione stessa diventa
impossibile.
(3)
E illecito qualunque fatto, intenzionale o commesso per negligenza, imperizia o
imprudenza che provoca ad altri un danno che non è giustificato da nessuna norma di
diritto.
Tale evento obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno, ed è in mora
dallaccadimento di tale fatto.
(4) Ciò avviene quando, in
mancanza di pattuizione specifica sul punto, lobbligazione ha per oggetto uan somma
di denaro. E il domicilio al momento della scadenza del debito. Se Tizio deve una
somma di denaro a Caio, non avrà pagato il suo debito sino a che la somma non sia giunta
a "casa" di Caio.
(5) Istituto giuridico secondo cui il
mancato esercizio di un diritto per un determinato periodo di tempo comporta la perdita
del diritto. Se un soggetto ha un credito e non lo chiede entro un determinato periodo di
tempo, stabilito dalla legge, non potrà più richiederlo, perché è prescritto. La mora
interrompe quel periodo di tempo, facendolo nuovamente decorrere dallinizio
(6)
Esso deve comprendere sia la perdita subita dal creditore, sia il mancato guadagno, in
quanto questi siano conseguenza immediata e diretta del ritardo o dellinadempimento
Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice in
modo equitativo
(7)
Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli
interessi moratori sono dovuti nella stessa misura |