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La mora del debitore

Come farsi pagare un debito
A cura del  Dott. Gabriele Bascelli

Quando una persona , detta debitore, nell'eseguire (1) la prestazione o il pagamento dovuti, ritarda il proprio adempimento, si parla di mora del debitore.

Il ritardo, per il verificarsi della "mora" deve essere ingiustificato.

Gli elementi necessari perché si verifichi la mora del debitore sono due:

  • Imputabilità (2) del ritardo al debitore
  • Costituzione in mora, cioè atto con il quale il creditore richiede al debitore l’adempimento della prestazione.

Questo atto non è necessario e la mora si verifica di per sé stessa, per il solo fatto del ritardo, nei seguenti casi

  1. Quando l’obbligazione di pagare derivi da fatto illecito, (3) perché la lesione del diritto altrui esige una pronta riparazione.
  2. Se il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere all’obbligazione
  3. Se l’obbligazione è a termine e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. (4)

 

Fuori di questi casi, affinchè la mora del debitore si verifichi, occorre che il creditore faccia al debitore l’intimazione o richiesta scritta diretta a ottenere l’adempimento dell’obbligazione. La costituzione in mora vale anche a interrompere la prescrizione (5).  Gli effetti della mora del debitore sono diversi:

 

  • Il rischio relativo all’impossibilità della prestazione che, prima della mora gravava sul creditore grava, durante la mora, sul debitore, tenuto a prestare l’equivalente, cioè a risarcire il danno.
  • Il risarcimento del danno  (6) per il ritardo. La sua misura deve essere provata dal creditore.
  • Gli interessi moratori (7) Esistono solo nel caso in cui la prestazione dovuta abbia ad oggetto, chiaramente, il pagamento di una somma di denaro entro un dato termine. La loro misura è calcolata al tasso legale e sono dovuti al creditore indipendentemente dalla dimostrazione di un danno nel ritardo.
(1) Le disposizioni sulla mora non si applicano quando il debitore è tenuto a "non fare": ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento

(2) E’ onere del debitore dimostrare che l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento sono dovuti a cause a lui non imputabili.
Diversamente l’obbligazione si estingue e la prestazione non è più dovuta dal debitore quando, per una causa non imputabile a questi, la prestazione stessa diventa impossibile.

(3) E’ illecito qualunque fatto, intenzionale o commesso per negligenza, imperizia o imprudenza che provoca ad altri un danno che non è giustificato da nessuna norma di diritto.
Tale evento obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno, ed è in mora dall’accadimento di tale fatto.

(4) Ciò avviene quando, in mancanza di pattuizione specifica sul punto, l’obbligazione ha per oggetto uan somma di denaro. E’ il domicilio al momento della scadenza del debito. Se Tizio deve una somma di denaro a Caio, non avrà pagato il suo debito sino a che la somma non sia giunta a "casa" di Caio.

(5) Istituto giuridico secondo cui il mancato esercizio di un diritto per un determinato periodo di tempo comporta la perdita del diritto. Se un soggetto ha un credito e non lo chiede entro un determinato periodo di tempo, stabilito dalla legge, non potrà più richiederlo, perché è prescritto. La mora interrompe quel periodo di tempo, facendolo nuovamente decorrere dall’inizio

(6) Esso deve comprendere sia la perdita subita dal creditore, sia il mancato guadagno, in quanto questi siano conseguenza immediata e diretta del ritardo o dell’inadempimento
Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice in modo equitativo

(7) Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura

                                                                                      Esempio di intimazione e costituzione in mora:

                         

Raccomandata A.R.

Egr. Signore
Federico  Qualsiasi
Via Qualunque n. 23
Genova

Venezia li 9 settembre 1999

In relazione alla somma di L. 300.000, consegnatale in prestito a titolo gratuito senza la prefissione di un termine, io sottoscritto Cristoforo Colombo, nato a Milano il 25/07/65, residente a Venezia, Dorsoduro 5711, le comunico che intendo avere subito la restituzione del denaro mutuato e col presente atto intendo costituire esso, sig. Federico  Qualsiasi, in mora.

Firmato: Cristoforo Colombo

 


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Aggiornato in dicembre 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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