STUDIO MION

 

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Centro Studi Tributari

Euroconference

&

Circolare mensile

Luglio 2000

 

Circolare per i clienti dello studio professionale

 

 

Ø      Circolare informativa del mese di Luglio 2000…….. con

v     Occhio alle scadenze di luglio 2000

v      Notiziario mensile di luglio 2000

v     e    Attenzione all’INPS e dintorni!

                           

Ø      Errata indicazione del codice tributo nel modello F24: regolarizzazione

Ø      La denuncia dei compensi ai collaboratori diventa annuale

Ø      Nuovi codici tributo e precisazioni per la nuova versione del modello F24

 

 

AGEVOLAZIONI & CONTRIBUTI

 

 

Ø      Scadenzario: principali scadenze dal 15 luglio al 15 agosto 2000

 

 

 

4

Enterprise S.r.l.                                                                                                 Enterprise Paghe S.r.l.

Centri elaborazione dati

A Cura di:

CENTRO STUDI TRIBUTARI EUROCONFERENCE

 


 

 

Circolare informativa del mese di Luglio 2000

 

 

 

 

Circolare n° 08/2000

 

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

 

 

 

OCCHIO ALLE SCADENZE   di luglio 2000 !

 

Esauriti in un solo giorno i fondi per la rottamazione delle licenze

I termini di presentazione delle domande di indennizzo per la cd. “rottamazione” delle licenze sono stati chiusi avendo il Ministero accertato che nel primo giorno utile per la presentazione della domanda (5 giugno 2000 come segnalato nel nostro supplemento alla mensile di giugno) sono stati esauriti tutti i fondi disponibili (D.M. 5/6/2000, in G.U.6/6/2000, n.130).

 

Modelli Intrastat

Scade il 20 luglio il termine ultimo per la presentazione o spedizione a mezzo raccomandata semplice all’Ufficio doganale competente, in relazione alla sede del soggetto obbligato, degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi al mese precedente (giugno), da parte dei soggetti con un volume di scambi intracomunitari, effettuati nel 1999 superiori a:

-         lire 300.000.000 per le cessioni

-         lire 200.000.000 per gli acquisti

Inoltre il 31 luglio rappresenta il termine ultimo per la presentazione o spedizione, con le modalità sopra indicate, degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi al II° trimestre 2000 da parte dei soggetti con un volume di scambi intracomunitari, effettuati nel 1999:

-         da lire 75.000.000 a lire 300.000.000 per le cessioni

-         da lire 50.000.000 a lire 200.000.000 per gli acquisti

 

Prossime scadenze relative a Unico 2000

Si ricorda che nel mese di luglio scadono alcuni importanti adempimenti connessi alle dichiarazioni fiscali. I più importanti sono:

.    20 luglio: versamento del saldo per l'anno 1999, ed eventuale primo acconto per l'anno 2000, delle imposte e dei contributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% o, in alternativa, della prima rata di tale imposte per i contribuenti che hanno scelto il pagamento in forma rateale a partire dal 20 luglio;

.    17 luglio: versamento della 2° rata delle imposte e dei contributi dovuti, maggiorata degli interessi, per i contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare a partire dal 20/6/2000;

.    20 luglio: versamento dell’Iva a saldo dovuta per l’anno 1999, maggiorato dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo dal 17/3/2000 al 20/6/2000 nonchè dell'ulteriore maggiorazione fissa dello 0,4% fin al 20 luglio, da parte dei soggetti che presentando la dichiarazione unificata hanno scelto di rinviare il pagamento a tale data;

.    20 luglio: presentazione di UNICO 2000 da parte delle società di capitali (Srl, Spa ed enti commerciali) il cui termine di presentazione della dichiarazione scade tra l'1/1/2000 e il 20/7/2000;

.    31 luglio: presentazione di UNICO 2000 da parte delle persone fisiche e delle società di persone (Snc e Sas) o assimilate.

Per una analisi più dettagliata e approfondita degli adempimenti connessi ad UNICO 2000, si rimanda alla tabella che è stata riportata sulla nostra circolare mensile dello scorso mese di maggio.

 

Presentazione della dichiarazione (o comunicazione) ICI

E' in scadenza la presentazione della dichiarazione ICI relativamente alle variazioni intervenute nel  corso del 1999. I termini sono i seguenti:

-         31 luglio per le persone fisiche e le società di persone;

-         20 luglio per i soggetti IRPEG, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Per le società di capitali e gli enti con esercizio non coincidente con l’anno solare (con termine di presentazione che scade dopo il 20 luglio) la dichiarazione Ici deve essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta che comprende il 31 dicembre.

Rinviando a quanto dettagliatamente illustrato nella circolare mensile di giugno, si ricorda che ciascun comune ha facoltà di introdurre l'obbligo della presentazione della comunicazione in luogo della dichiarazione stabilendone anche i termini di scadenza.

Si rende quindi opportuno verificare direttamente presso il proprio comune o attraverso altri fonti ufficiali se il comune al quale deve essere presentata la dichiarazione (o la comunicazione) ha adottato:

-         modelli diversi da quelli ministeriali;

-         termini diversi da quelli sopra indicati.

 

MOD. GLA/D: non è più dovuta la denuncia trimestrale dei compensi ai collaboratori

E' stata modificata la periodicità di presentazione della denuncia trimestrale dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi (MOD.GLA/D) che, a partire dal secondo trimestre 2000, diventa annuale.

Conseguentemente la presentazione della denuncia relativa ai compensi corrisposti nel secondo trimestre 2000 (aprile-giugno) che sarebbe scaduta il prossimo 31 luglio, non risulta più dovuta (INPS, messaggio  del 14/06/2000, prot.104).

Per maggiori dettagli, anche in ordine alle prossime scadenze, si veda più oltre.

 

NOTIZIARIO MENSILE   di luglio 2000 !

 

Agevolazione “prima casa”: necessaria l'ubicazione dell'immobile nel comune di residenza

E' stato chiarito che può usufruire delle agevolazioni fiscali per la “prima casa” solo il contribuente che abbia provveduto a trasferire la propria residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile. Infatti le agevolazioni non possono essere applicate nel caso in cui l’immobile acquistato sia ubicato in un comune diverso (anche se limitrofo) da quello dove il contribuente ha la residenza per motivi di lavoro (R.M. 26 maggio 2000, n.76/E).

 

La direttiva comunitaria sul commercio elettronico

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee la direttiva comunitaria sul commercio elettronico. Vengono chiarite alcune delle principali problematiche di carattere legale riferite agli scambi comunitari effettuati tramite la rete telematica di Internet (cosiddetto e-commerce). Occorre precisare che tale direttiva, per essere definitiva e quindi applicabile, dovrà essere recepita negli ordinamenti giuridici dei singoli Stati membri entro 18 mesi (G.U. Comunità Europee, serie C, 8/5/2000, n.128).

 

E’ stato pubblicato per il mese di aprile 2000 l'indice ISTAT

E’ stato reso noto dall’Istituto di statistica l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di aprile 2000 è risultato pari al 2,2%. Ricordiamo che detto indice viene calcolato ai fini della disciplina delle locazioni degli immobili urbani ad uso abitativo (ISTAT, G.U. 27 maggio 2000, n.122).

 

Modello 770: modalità di presentazione per le amministrazioni dello Stato

Il Ministero delle finanze ha emanato le prime istruzioni per le amministrazioni statali che devono presentare la dichiarazione in veste di sostituti d’imposta. In particolare se detti enti hanno più di 50 dipendenti devono spedire la dichiarazione propria dei sostituti d’imposta in via telematica e se hanno effettuato ritenute alla fonte nei confronti di più di 20 soggetti non possono procedere alla predisposizione della dichiarazione unificata, ma devono presentare il modello 770 in via autonoma (C.M. 31 maggio 2000, n.114).

 

Pensioni per infermità dei militari volontari: trattamento fiscale

Le pensioni privilegiate ordinarie tabellari percepite dai militari volontari per infermità sono esenti dall'IRPEF a condizione che, come confermato dal Ministero delle finanze e come precisato anche dal Consiglio di Stato, la menomazione si sia verificata durante il periodo corrispondente al servizio militare di leva obbligatorio (C.M. 19 maggio 2000, n.104/E).

 

Pagamento tramite Internet delle imposte a debito risultate dalla dichiarazione dei redditi

Il Ministero delle finanze ha messo a disposizione dei contribuenti sul proprio sito www.finanze.it un elenco delle banche che hanno aderito al sistema di pagamento tramite il modello F24 via Internet.

 

Emanato dalla Banca d’Italia il tasso ufficiale di riferimento

La Banca d’Italia ha comunicato che, a partire dal 15 giugno 2000, è stato aumentato il tasso ufficiale di riferimento dal 3,75% al 4,25% (G.U. del 14 giugno 2000, n.137).

 

Direttiva del Ministro delle finanze contro le violazioni tributarie

Il Ministero delle finanze, nei giorni scorsi, ha inviato al Dipartimento delle Entrate ed alla Guardia di Finanza, una direttiva datata 13 giugno 2000 riguardante l’attività di prevenzione e di repressione delle violazioni alle normative tributarie. Ha sottolineato che detta prevenzione si deve realizzare in una azione di controllo su determinati soggetti come: gli evasori totali, le imprese con volume d’affari rilevanti, le società che evadono il fisco utilizzando il commercio elettronico ed i contribuenti Iva che applicano in modo non corretto gli studi di settore.

 

Autotrasportatori: aumentano le deduzioni a partire dal 1999

Con un decreto legge, in attesa di pubblicazione sulla G.U., sono state introdotte alcune misure a favore degli autotrasportatori. Tra queste, quella di immediato interesse, riguarda l'aumento delle deduzioni forfetarie per spese non documentate che, già per il periodo d'imposta 1999, sono fissate nella seguente misura:

·         Lire 45.500 per i trasporti effettuati oltre il comune in cui ha sede l'impresa, ma sempre nell'ambito della regione o delle regioni confinanti;

·         Lire 81.000, invece, per i trasporti effettuati oltre tale ambito.


 



e    ATTENZIONE ALL’INPS e dintorni!

 

 

 

Modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione

L'INAIL precisa i casi in cui si applica la nuova misura del tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento per premi e accessori (9,50%) (INAIL, circolare 23 maggio 2000, n. 44).

 

Trattamento delle erogazioni liberali deliberate prima dell'1/1/98

L'esenzione IRPEF di cui all'art.48, comma 2, lett. f), del Tuir trova applicazione per le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti riconosciute a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di essi qualora il diritto alla percezione sia sorto dopo il 1° gennaio 1998 (R.M. 2/05/2000, n.74/E).

 

Numeri verdi per informazioni sulle cartelle esattoriali del recupero crediti

Dal 1° giugno 2000, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, saranno attivi un numero verde e un numero di fax (che sono stampati sulle cartelle esattoriali) per consentire agli interessati di chiedere informazioni e chiarimenti sulla propria posizione debitoria (INPS, comunicato stampa del 24 maggio 2000).

 

Invio estratti conto agli iscritti alla gestione separata INPS

Sono stati recapitati ai lavoratori iscritti alla gestione separata (collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti) gli estratti conto dei versamenti contributivi relativi agli anni 1996/1999. Al riguardo l'INPS, ha fornito le istruzioni da seguire nel caso si renda necessario presentare gli appositi modelli previsti per la richiesta di correzione dei dati anagrafici nonché per l'adeguamento degli estratti conto (INPS, messaggio prot.115/2000).

 

Snellimento della procedura per la rateazione dei debiti contributivi

L’INPS ha fornito alcune istruzioni allo scopo di snellire l’iter procedurale di autorizzazione al pagamento rateale dei debiti contributivi precisando i dettagli operativi da seguire (INPS, circolare 7 giugno 2000, n. 110).

 

Rivalutati i livelli di reddito ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare

Per il periodo 1° luglio 2000 – 30 giugno 2001, sono stati rivalutati, nella misura dell’1,6%, i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare (INPS, circolare 14 giugno 2000, n. 113).

 

Interesse di differimento e dilazione debiti contributivi

E' stato fissato al 9,75% (3,75% + 6 punti), con decorrenza 4 maggio 2000, l’interesse di differimento e dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti previdenziali e di assistenza obbligatoria (D.M. Tesoro 13 giugno 2000).

 

 

Per ogni ulteriore informazione in merito, rivolgersi allo Studio.

 

 

 


 

 

Nuovi codici tributo e precisazioni per la nuova versione del modello F24

 

 

 

Facendo seguito alla C.M. 27/4/2000, n.83/E con la quale sono stati istituiti i nuovi codici di versamento a seguito dell'introduzione del nuovo modello F24, con un recente intervento, risoluzione del 24/05/00, 69/E, il Ministero delle finanze ha provveduto a istituire nuovi codici tributi da utilizzare nella compilazione del modello di versamento. Si riepilogano di seguito i codici istituiti indicando a fianco anche i codici sostituiti.

 

A)    Codici di nuova istituzione

 

T R I B U T O

Nuovo Codice

Spese di notifica dovute per atti impositivi relativi ai tributi art. 17, comma 2, Dlgs. n. 241/97 e all’imposta sugli intrattenimenti in caso di accertamento con adesione, conciliazione giudiziale o definizione agevolata art. 15, Dlgs. n. 218/97 o artt. 16-17, Dlgs. n. 472/97

9400

 

B) Accertamento con adesione

 

T R I B U T O

Vecchio Codice

Nuovo Codice

Contributo al Servizio Sanitario Nazionale

8895

       9419

Contributo straordinario per l’Europa e interessi

- - - -

       9420

Sanzioni contributo straordinario per l’Europa

- - - -

       9421

Imposta sul patrimonio netto delle imprese

- - - -

       9422

Sanzioni imposta sul patrimonio netto delle imprese

- - - -

       9423

Sanzioni relative all’anagrafe tributaria, al codice fiscale e alle altre violazioni tributarie. Imposte sui redditi, relative imposte sostitutive, Irap e Iva

- - - -

       9424

 

A)    Conciliazione giudiziale (art. 48, Dlgs. n. 546/92)

 

T R I B U T O

Vecchio Codice

Nuovo Codice

Contributo al Servizio Sanitario Nazionale e interessi

8894

       9516

Sanzioni contributo al Servizio Sanitario Nazionale

8894

       9517

Contributo straordinario per l’Europa e interessi

- - - -

       9518

Sanzioni contributo straordinario per l’Europa

- - - -

       9519

Imposta sul patrimonio netto delle imprese

- - - -

       9520

Sanzioni imposta sul patrimonio netto delle imprese

- - - -

       9521

Sanzioni Irpeg

1652

       9522

Sanzioni altre imposte sui redditi

1652

       9523

Sanzioni ritenute

1652

       9524

Sanzioni Ilor

1652

       9525

Sanzioni relative all’anagrafe tributaria, al codice fiscale e alle altre violazioni tributarie. Imposte sui redditi, relative imposte sostitutive, Irap e Iva

- - - -

       9424

 


 

 

 

A)    Definizione agevolata per omessa impugnazione dell’atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni (artt. 16 e 17, Dlgs. n. 472/97)

 

T R I B U T O

Vecchio Codice

Nuovo Codice

Sanzioni imposta sul patrimonio netto delle imprese

654T

      9615

Sanzioni relative all’anagrafe tributaria, al codice fiscale e alle altre violazioni tributarie. Imposte sui redditi, relative imposte sostitutive, Irap e Iva

- - - -

      9424

 

 

 

A)    Definizione agevolata per omessa impugnazione dell’avviso di accertamento o di liquidazione (art. 15, Dlgs. n. 218/97

 

T R I B U T O

Vecchio Codice

Nuovo Codice

Contributo al Servizio Sanitario Nazionale

8896

       9470

Contributo straordinario per l’Europa e interessi

- - - -

       9471

Sanzioni contributo straordinario per l’Europa

- - - -

       9472

Imposta sul patrimonio netto delle imprese

- - - -

       9473

Sanzioni imposta sul patrimonio netto delle imprese

- - - -

       9474

Sanzioni relative all’anagrafe tributaria, al codice fiscale e alle altre violazioni tributarie. Imposte sui redditi, relative imposte sostitutive, Irap e Iva

- - - -

       9424

 

 

 

A)    Ravvedimento

 

T R I B U T O

Vecchio Codice

Nuovo Codice

Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi

687T

       8913

Sanzione pecuniaria imposta sul patrimonio netto delle imprese

688T

       8914

 

 


 

Errata indicazione del codice tributo nel modello F24: regolarizzazione

 

 

 

 

Capita frequentemente di commettere errori nella compilazione dei modelli di versamento (Mod.F24) come, per esempio, l'errata indicazione del codice tributo o l'indicazione di somme dovute a titolo di tributo erariale nella sezione riservata ai tributi regionali.

Tali irregolarità rientrano tra le violazioni di tipo formale (C.M. 17/05/2000, n.98, risposta 9.1.4) per le quali si applica la sanzione da lire 200.000 a lire 1.000.000 (art.15 del D.Lgs. n.471/1997).

L'errata indicazione del codice tributo nel modello di versamento può essere peraltro sanata mediante l'applicazione del ravvedimento operoso (art.13 del D.Lgs.472/97).

Tuttavia la regolarizzazione del modello F24 contenente errori formali non può avvenire attraverso la ripresentazione del modello di pagamento e quindi, secondo quanto chiarito con R.M. 26/5/2000, n.73/E, l'unica modalità per procedere al ravvedimento consiste nell'invio all'Amministrazione di una apposita comunicazione che consenta di correggere le erronee indicazioni fornite dal contribuente in sede di versamento (di cui si propone di seguito un fac-simile), allegando nel caso di ravvedimento a pagamento, copia del modello utilizzato per il versamento della sanzione ridotta.

L’errata compilazione di un modello F23, può, invece, essere regolarizzata inviando la comunicazione di cui sopra al competente ufficio periferico (del registro, Iva, ecc.), ovvero, in caso di soppressione di tale ufficio, al corrispondente ufficio delle entrate.

 

Oltre a tale comunicazione, è necessario verificare se è dovuta la specifica sanzione. Se infatti la regolarizzazione avviene:

·         entro tre mesi, non è dovuta alcuna sanzione (ravvedimento operoso gratuito);

·         oltre tre mesi ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stato commessa la violazione, è richiesto il pagamento contestuale di una sanzione ridotta (ravvedimento operoso a pagamento).

 

In quest'ultimo caso, la sanzione è pari a:

.    1/6 del minimo, ossia di lire 33.333 (= 200.000*1/6), se la violazione è stata commessa entro il 10 maggio 2000;

.    1/5 del minimo, ossia di lire 40.000 (= 200.000*1/5), se la violazione è stata commessa dall'11/05/2000.

 

Il versamento della sanzione deve essere eseguito utilizzando il modello F24 e indicando il codice tributo  8911 - Sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie istituito con C.M. 83/2000.

FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELLE FINANZE

 

……………………………………………………………………………………………………….

(Nome, cognome o ragione sociale)

 

……………………………………………………………………………………………………….

(Indirizzo)

 

……………………………………………………………………………………………………….

(Partita Iva/Codice fiscale)

 

 

                                                                                             Ministero delle finanze

                                                                                             Dipartimento delle entrate

                                                                              Direzione centrale della riscossione

                                                                              Ufficio struttura di gestione

                                                                                            Piazza Marconi, 15

                                                                              00144   Roma

 

Oggetto: Ravvedimento operoso per errori formali commessi nella compilazione del modello F24.

 

Nella compilazione del modello F24 utilizzato per effettuare il versamento di:

o Iva

o ritenute alla fonte

o contributi Inps

in data ……………….     è stata commessa la/il seguente inesattezza/errore:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(elencare gli errori commessi e le indicazioni esatte sostitutive)

 

La presente comunicazione vale ai fini del ravvedimento operoso previsto dall’art.13, comma 4, del D.Lgs. n.472/1997.

In fede..

 

…………..……………………………., li……………………………….

 

All.[1] ………………………………………………………………………

……………………………

(firma)

 


 

 

La denuncia dei compensi ai collaboratori diventa annuale

Al fine di rimuovere le difficoltà operative incontrate nella trattazione dei dati e dei versamenti relativi ai collaboratori coordinati e continuativi, l'INPS, con messaggio del 14/06/2000, n.104, ha modificato  la periodicità di presentazione della denuncia dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi (Mod. GLA/D) che da trimestrale diventa annuale già a partire dalla dichiarazione relativa al secondo trimestre 2000.

La scelta è stata fatta, prima di tutto, per finalità di tipo organizzativo, onde consentire all'istituto di smaltire rapidamente l'arretrato accumulato e in secondo luogo al fine di ridurre rapidamente il numero degli adempimenti posti a carico dei committenti.

Le denuncie (Mod. GLAD) che, come noto, vengono presentate (su modello cartaceo o tramite floppy) con cadenza trimestrale, a partire dal secondo trimestre 2000, saranno sostituite con una denuncia annuale che per l'anno 2000 comprenderà i residui tre trimestri. Di conseguenza, la denuncia del secondo trimestre (aprile - giugno) che doveva essere presentata entro il 31 luglio non è più dovuta.

Fermo restando quanto adempiuto per il primo trimestre 2000, le prossime scadenze di presentazione dei dati in questione saranno quindi:

Ø        nel mese di gennaio 2001, per i modelli cartacei

Ø        nel mese di febbraio 2001, per la presentazione dei supporti magnetici.

L'Istituto informa inoltre che, al fine di rendere più semplice l'adempimento, il Mod. GLA/D è in fase di revisione.

Denuncia

Termini ante modifica

á

Denuncia

Termini post modifica

Trim. 2000

Cartacea

30 aprile 2000

 

Trim. 2000

cartacea

30 aprile 2000

 

Telematica

31 maggio 2000

 

 

telematica

31 maggio 2000

II°rim. 2000

Cartacea

31 luglio 2000

 

II°-III°-IV°

Trim. 2000

cartacea

31 gennaio 2001

 

Telematica

31 agosto 2000

 

 

 

 

III°

Trim. 2000

Cartacea

31 ottobre 2000

 

 

 

 

 

Telematica

30 novembre 2000

 

 

telematica

28 febbraio 2001

IV°

Trim. 2000

Cartacea

31 gennaio 2001

 

 

 

 

 

Telematica

28 febbraio 2001

 

 

 

 

 

AGEVOLAZIONI & CONTRIBUTI

 

 

 

ARGOMENTO

TEMPI

NOTE

1

Contributi per gli investimenti nel settore navale: innovazione tecnologica, miglioramento produttività dei cantieri

Scadenza 29 luglio 2000

La normativa di intervento è di recente emanazione ed è entrata in vigore il 29 gennaio 2000.

2

Interventi per la partecipazione al capitale di rischio delle Pmi

Scadenza 31 luglio 2000

Si tratta della scadenza trimestrale

3

Mutui per piani pluriennali di sviluppo socioeconomico per le comunità montane

Scadenza 3 agosto 2000

Scadenza per le comunità montane costituitesi dopo il 3 febbraio 2000

4

Agevolazioni a favore dei progetti per la realizzazione di sistemi energetici puliti o per l'uso efficiente dell'energia

Scadenza del bando il 1° settembre 2000

Si tratta di un Programma dell'Unione Europea

5

Contributi a favore dei progetti pilota di cooperazione regionale relativi alle società dell'informazione applicata ai settori sanitario, commercio elettronico, turismo, cultura, ricerca applicata, innovazione, istruzione

Scadenza del bando il 7 settembre 2000

Si tratta di un Programma dell'Unione Europea

6

Applicazione dell'aliquota di imposta ridotta, a fronte di investimenti in beni strumentali nuovi.

Utilizzabilità del beneficio in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi

 

7

Agevolazioni a fronte delle spese sostenute per studi di fattibilità relativi all'aggiudicazione di commesse all'estero

Non sono previste scadenze specifiche nel corso dell’anno

L'agevolazione ha avuto avvio nel corso del mese di giugno 2000

8

Agevolazioni a fronte delle spese sostenute per programmi di assistenza tecnica pre e post-vendita all'estero

Non sono previste scadenze specifiche nel corso dell’anno

L'agevolazione ha avuto avvio nel corso del mese di giugno 2000

9

Realizzazione di programmi di penetrazione commerciale nei Paesi extra Ue, finalizzati alla costituzione di insediamenti durevoli

Non sono previste scadenze specifiche nel corso dell’anno

E' stata data, recentemente, maggiore flessibilità di intervento per le PMI

10

Agevolazioni per la copertura dei rischi (di produzione, commerciali e finanziari) derivanti da attività svolte con l’estero

Non sono previste scadenze specifiche nel corso dell’anno

La tipologia di rischi assicurabili e i metodi di intervento pubblico sono stati recentemente modificati

 

 

SCADENZARIO

Principali scadenze dal 15 luglio al 15 agosto

 

 

 

 

dal 15 al 30 Luglio

 

 

 

Sabato 15 Luglio

 

 

3     Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato

3     Registrazione riepilogativa mensile delle operazioni per le quali sono stati rilasciati lo scontrino o la ricevuta fiscale

3     Annotazione da parte delle associazioni sportive dilettantistiche dell’ammontare dei corrispettivi e degli altri proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese di giugno

3     Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a lire 300.000

3      Emissione e registrazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni del mese precedente

3      Annotazione delle operazioni attive effettuate nel mese di giugno, incluse quelle non rilevanti ai fini  Iva, da parte dei contribuenti minimi e minori

 

 

Lunedi 17 Luglio

 

 

3     Liquidazione e versamento dell’Iva a debito dovuta per il mese precedente per i contribuenti mensili

3     Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente

3     Versamento delle ritenute alla fonte sui dividendi di competenza del 2° trimestre 2000

3     Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente

3     Versamento dei contributi dovuti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente

3     Ravvedimento operoso degli omessi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute non effettuati entro lo scorso 16 giugno con l'applicazione della sanzione ridotta (3,75%), oltre agli interessi (2,5% annuo)

3     Ravvedimento per la regolarizzazione dell'omessa o tardiva presentazione del mod.F24 a zero in scadenza lo scorso 17 aprile

3     Versamento della 2° rata, maggiorata di interessi, per i contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte ed i contributi dovuti a partire dal 20/6/2000

3     Pagamento delle somme dovute a titolo di addizionale regionale, provinciale e comunale all’Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

 

 

Giovedì 20 Luglio

 

 

3     Presentazione degli elenchi Intrastat relativi al mese precedente

3     Registrazione dei contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro

3     Liquidazione e presentazione dichiarazione  del contributo ambientale Conai per i soggetti tenuti all'adempimento con cadenza mensile con riferimento al mese precedente e con cadenza trimestrale relativamente al 2° trimestre 2000

3     Presentazione della dichiarazione annuale IRAP e versamento a saldo Presentazione del modello Unico 2000 da parte dei contribuenti IRPEG con termine di presentazione che scade tra l’1/1/2000 ed il 20/7/2000

3     Presentazione del modello Unico 2000 da parte dei contribuenti IRPEG diversi da quelli tenuti all'approvazione del bilancio entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo

3     Presentazione del modello VR relativo alla richiesta di rimborso dell'IVA credito relativa al 1999 da parte dei contribuenti IRPEG tenuti alla presentazione della dichiarazione entro il 20/7/2000

3     Versamento del saldo 1999 e del primo acconto 2000, o della prima rata in caso di rateizzazione, delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti IRPEG la cui dichiarazione unificata scade tra l'1/1/2000 e il 20/7/2000 con applicazione della maggiorazione dello 0,4%

3     Versamento del saldo 1999 e del primo acconto 2000 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% o della prima rata degli stessi in caso di rateizzazione da parte delle persone fisiche e delle società di persone

3     Versamento dell’Iva per l’anno 1999 per i soggetti che presentano la dichiarazione Unico 2000, maggiorato dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo dal 17/3/2000 al 20/6/2000, con ulteriore maggiorazione dello 0,4%

3     Versamento del saldo 1999 e del primo acconto 2000 dei contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti sulla base del reddito eccedente il minimale risultante dalla dichiarazione dei redditi con la maggiorazione dello 0,4%

3     Versamento del saldo 1999 e dell'acconto 2000 del contributo alla gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi con la maggiorazione dello 0,4%

3     Versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell'anno 1999 da parte dei sostituti d'imposta che durante l'anno hanno corrisposto soltanto compensi di lavoro autonomo a meno di 4 soggetti ed effettuato ritenute per importi inferiore a L.2.000.000 con la maggiorazione dello 0,4%

3     Versamento dell’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata con la maggiorazione dello 0,4%

3     Versamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze dovuta in base alla dichiarazione dei redditi con la maggiorazione dello 0,4%

3     Presentazione della dichiarazione ICI da parte dei soggetti Irpeg che hanno subito variazioni nel corso dell'anno 1999[2]

 

 

Lunedì 31 Luglio

 

 

3     Presentazione dichiarazione periodica Iva cartacea relativa al mese di giugno

3     Presentazione elenchi Intrastat relativi al trimestre precedente

3     Presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari e versamento della relativa imposta da parte degli enti non commerciali

3     Presentazione della dichiarazione ai fini dell’Invim decennale per gli immobili per i quali si è compiuto il decennio di possesso nel I° trimestre 2000

3     Trasmissione telematica della dichiarazione periodica Iva relativa al mese di maggio

3     Presentazione del modello Unico 2000 da parte delle persone fisiche e delle società di persone

3     Presentazione Internet del modello Unico 2000 per i contribuenti persone fisiche che provvedono direttamente all’invio telematico

3     Presentazione del modello VR relativo alla richiesta di rimborso dell'IVA credito relativa al 1999 da parte delle persone fisiche e società di persone

3     Presentazione della dichiarazione ICI da parte delle persone fisiche e delle società di persone relativamente alle variazioni intervenute nel corso dell’anno 1999[3]

3     Versamento, da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, della terza rata, se hanno pagato la prima rata entro il 20/6/2000 oppure della 2° rata se il primo versamento è avvenuto tra il 21/6/2000 ed il 20/7/2000

3     Versamento dell'IVA dovuta a seguito di adeguamento ai parametri o agli studi di settore da parte delle persone fisiche e delle società di persone

3     Consegna all'agente da parte del preponente dell'estratto conto delle provvigioni dovute, relative al trimestre precedente

3     Versamento della terza rata della Tosap

3     Emissione delle autofatture per acquisti intracomunitari

3     Annotazioni relative al plafond

3     Annotazione dei chilometri nella scheda carburante

3     Annotazione delle operazioni fatte da sedi secondarie

 

 

 

Dal 1 al 15 Agosto

 

 

 

 

 

 

Martedì 1 Agosto

 

 

3      Versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di giugno da parte degli enti non commerciali

 

 

Martedì 15 Agosto

 

 

3     Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato

3     Registrazione cumulativa di scontrini fiscali e ricevute

3     Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a lire 300.000

3     Annotazione da parte delle associazioni sportive dilettantistiche dell’ammontare dei corrispettivi e degli altri proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese di luglio

3    Emissione e registrazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente

3    Annotazione delle operazioni attive effettuate nel mese di luglio, incluse quelle non rilevanti ai fini Iva da parte dei contribuenti minimi e minori



[1] In caso di ravvedimento a pagamento, effettuato cioè oltre i tre mesi, è opportuno allegare alla presente comunicazione copia del modello utilizzato per il versamento della sanzione ridotta.

[2] A meno che il Comune al quale deve essere presentata la dichiarazione (o comunicazione) non abbia stabilito una diversa scadenza.

[3] A meno che il Comune al quale deve essere presentata la dichiarazione (o comunicazione) non abbia stabilito una diversa scadenza.

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